Cass. pen. n. 528 del 29 maggio 2002

Testo massima n. 1


Malgrado l'assenza di un consenso informato del paziente - e sempre che non sussista un dissenso espresso dello stesso al trattamento terapeutico prospettato - deve escludersi che il medico sia penalmente responsabile delle lesioni alla vita o all'intangibilità fisica e psichica del paziente sul quale ha operato in osservanza delle leges artis, poiché l'attività terapeutica, essendo strumentale alla garanzia del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost., e autorizzata e disanimata dall'ordinamento ed e quindi scriminatura da uno «stato di necessita» ontologicamente intrinseco, senza che sia necessario fare riferimento alle cause di giustificazione codificate.

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