Cass. civ. n. 15614 del 11 agosto 2004
Testo massima n. 1
La controversia con la quale un soggetto richieda l'attribuzione dell'indennizzo di cui all'art. 2 della legge n. 210 del 1992, come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 548 del 1996, ha carattere in senso lato assistenziale ed è riconducibile a quelle previste dall'art. 442 c.p.c. Ne consegue che le spese giudiziali sono disciplinate dall'art. 152 disp.att.c.p.c. (Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, nel decidere un giudizio non ricadente "ratione temporis" sotto la disciplina dell'art. 152 disp.att.c.p.c. come notificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. n. 269 del 2003, ha - in applicazione del testo precedente di detta norma, quale emergente a seguito della Sent. n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale - disposto non provvedersi sulle spese, non ritenendo che ricorresse l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria per essere stato l'indennizzo richiesto infondatamente da un soggetto non avente titolo, in quanto affetto da epatite HCV a seguito di trasfusione di sangue o emoderivati).
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