Cass. civ. n. 9 del 26 gennaio 2000
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità con conseguente menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ha diritto, ex art. 1 l. n. 210 del 1992, ad un indennizzo da parte dello Stato, derivante dal riconoscimento, in capo al danneggiato, di una posizione di diritto soggettivo tutelabile proponendo ricorso davanti al giudice ordinario competente, restando pertanto esclusa ogni ipotesi di configurabilità di posizioni diverse dal diritto soggettivo, nonché la conseguente necessità della devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.