Cass. civ. n. 9 del 26 gennaio 2000

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità con conseguente menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ha diritto, ex art. 1 l. n. 210 del 1992, ad un indennizzo da parte dello Stato, derivante dal riconoscimento, in capo al danneggiato, di una posizione di diritto soggettivo tutelabile proponendo ricorso davanti al giudice ordinario competente, restando pertanto esclusa ogni ipotesi di configurabilità di posizioni diverse dal diritto soggettivo, nonché la conseguente necessità della devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE