Cass. civ. n. 3418 del 24 novembre 1971

Testo massima n. 1


La ratifica, quale atto unilaterale recettizio, inteso ad integrare il negozio rappresentativo, a formazione progressiva, compiuto da chi abbia agito in veste di rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, deve essere diretta non al rappresentante, ma all'altro contraente, e produce il suo effetto, di acquisire alla sfera giuridica del ratificante il risultato dell'attività svolta dal falsus procurator, solo nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto cui è destinato: cognizione per aversi la quale è indispensabile una notificazione o comunicazione.

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