Cass. civ. n. 1503 del 6 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Per la tutela del diritto all'immagine e al nome è legittimato ad agire il solo titolare del diritto, e non anche una società commerciale che presenti, come ditta e come marchio, il patronimico della persona fisica lesa, salvo che la società sia stata investita del potere di esercitare tali diritti.

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