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Art. 7 — Tutela del diritto al nome

Art. 7 — Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18218/2009

La tutela civilistica del nome e dell’immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell’immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all’utilizzatore del bene in forza di un contratto di “leasing”, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell’avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l’immagine e la denominazione di un’imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell’ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio).

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Cass. civ. n. 11129/2003

In tema di tutela del diritto al nome, l’accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall’art. 7 c.c., è subordinata alla duplice condizione che l’utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest’ultimo profilo, quantunque a giustificare l’accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto. L’inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell’interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall’art. 7 c.c.

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Cass. civ. n. 16022/2000

In tema di marchi, per verificare se l’uso di un nome geografico possa ritenersi o meno indebito deve farsi riferimento non alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), bensì alla disciplina specifica che la legge riserva a tali «segni distintivi» nell’ambito del diritto commerciale, ossia quella dell’art. 21 della legge n. 929 del 1942 (la S.C. ha così confermato la sentenza che, nella controversia instaurata dal Comune di Capri contro una casa produttrice di sigarette, aveva escluso che l’utilizzo del marchio «Capri» potesse ledere la fama, il credito o il decoro della municipalità dell’isola).

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Cass. civ. n. 2735/1998

Al fine di verificare se l’uso di un nome altrui, in occasione dell’adozione di un marchio, possa ritenersi — o meno — indebito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge sui marchi (art. 21, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, il quale, nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.L.vo n. 480 del 1992, contempla il solo limite che l’uso non comporti la lesione della fama, del credito e del decoro delle persone fisiche), e non a quella desumibile dalla disciplina codicistica del diritto al nome (art. 7 c.c.).

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Cass. civ. n. 10936/1997

I predicati di titoli nobiliari (purché «esistenti» prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell’entrata in vigore della Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste condizioni «cognomizzati») fanno parte del nome, e, soltanto come «parte» (il cognome appunto) di esso «valgono» (sono cioè validi ed efficaci) nell’ordinamento. Tale «incorporazione» del predicato di titolo nobiliare «cognomizzato» nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d’altro canto, che il predicato medesimo, nell’ordinamento giuridico italiano, non può «valere di più», in quanto tale, di quel che «valgono» le «ordinarie» parti del nome e, più specificamente, del cognome «ordinario» (art. 6, comma secondo c.c.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell’art. 14 Cost.: da un lato, l’abolizione giuridica — mediante il «non riconoscimento» dei titoli nobiliari — di privilegi derivanti dalla nascita o dall’appartenenza ad una determinata classe sociale; dall’altro, la riaffermazione del valore del «nome» come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a «valore» giuridico, del predicato di titolo nobiliare «cognomizzato» al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale. Da ciò consegue l’infondatezza e l’insostenibilità della tesi secondo la quale, allorquando oggetto di tutela ex art. 7 c.c. sia un nome comprensivo di predicato di titolo nobiliare «cognomizzato», siffatta circostanza inciderebbe sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la conces-sione della tutela inibitoria, nel senso che essi — e cioè uso indebito e pregiudizio — sarebbero, per così dire, automaticamente presenti nell’usurpazione del «predicato», a causa della particolare forza individualizzante dello stesso rispetto agli «ordinari» cognomi.

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Cass. civ. n. 4036/1995

Al fine di verificare se l’uso di un nome altrui, in occasione dell’adozione di una ditta commerciale o di un marchio, possa ritenersi o meno, indebito, deve farsi riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali “segni distintivi” nell’ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata della legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l’uso del proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell’attività imprenditoriale.

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Cass. civ. n. 10521/1994

L’utilizzazione della denominazione sociale altrui, disciplinata dagli artt. 2564 e ss. c.c., si sottrae all’applicazione dell’art. 7 dello stesso codice, attesa la prevalenza su tale ultima disposizione, di carattere generale, della normativa specifica suddetta.

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Cass. civ. n. 3081/1994

In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito (art. 5, comma secondo, legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall’art. 9 L. 6 marzo 1987, n. 74) quest’ultimo può, ai sensi dell’art. 7 c.c., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l’inibitoria è sufficiente che l’attore dimostri, oltre all’uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò gli derivi pregiudizio — il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto morale — ai fini dell’azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’illecito aquiliano, ex artt. 2043 ss. c.c., sicché non solo è necessaria l’esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell’art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell’indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.

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Cass. civ. n. 2426/1991

La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all’uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell’art. 7 c.c., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno. Ai fini della tutela risarcitoria — non sostituibile col rimedio della pubblicazione della sentenza, che attiene, invece, alla restitutio in integrum, sotto il profilo del completamento delle disposizioni concernenti la detta cessazione — non è, tuttavia, sufficiente l’illegittimità della condotta dell’agente, essendo necessario, perché sussista il danno risarcibile, che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e quindi il dolo o la colpa dell’autore della violazione.

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