Cass. civ. n. 2656 del 2 aprile 1990
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il riconoscimento della personalità giuridica per decreto del presidente della repubblica concernente anche le associazioni e fondazioni (ex art. 12 c. c.): fra queste le associazioni di culto e religiose costituiscono enti ecclesiastici i quali, sia nel regime anteriore sia in quello successivo alle modifiche del concordato, non sono per sé enti pubblici nell'ordinamento italiano; pertanto le controversie di lavoro dei dipendenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
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