Art. 11 – Codice civile – Persone giuridiche pubbliche
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
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- Se credi che associazioni, fondazioni o società siano solo gruppi di persone, stai semplificando troppo: sono soggetti giuridici autonomi, con diritti e obblighi propri.
- Non tutte le persone giuridiche offrono lo stesso livello di protezione: quelle riconosciute hanno autonomia patrimoniale perfetta, mentre quelle non riconosciute espongono i soci a responsabilità diretta.
- Molti enti del Terzo Settore operano senza piena consapevolezza delle differenze tra le forme giuridiche: una scelta sbagliata può incidere direttamente sul patrimonio personale dei fondatori.
- Lo scioglimento dell'ente non elimina automaticamente i debiti: i creditori possono agire sul patrimonio residuo e, in alcuni casi, sugli amministratori che hanno gestito la liquidazione.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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Cass. civ. n. 9254/2004
Poiché, in base al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'INARCASSA ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, il potere di agire in giudizio a nome della Cassa e di conferire ai difensori la procura alle liti spetta al Presidente della Cassa stessa, senza che, in mancanza di una specifica previsione normativa o statutaria, sia necessaria una delibera del Consiglio di amministrazione, essendo l'autorizzazione dell'organo collegiale prescritta in via generale solo per gli enti pubblici.
Cass. civ. n. 13380/2003
Le parrocchie sono enti ecclesiastici riconosciuti, ai sensi dell'art. 4, L. 20 maggio 1985 n. 222, con decreto del ministro dell'interno, con effetto anche ai fini civilistici, a differenza delle chiese, che hanno invece rilievo esclusivamente per il diritto canonico.
Cass. civ. n. 301/2003
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento a diversi parametri costituzionali, le norme che disciplinano le fondazioni bancarie previste: - dall'art. 11, c. 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella parte in cui prevede che i «settori ammessi» possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; - dall'art. 11, c. 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblico e privati, espressivi delle realtà locali»; - dagli artt. 4, e. 1, lett. g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fìssati ai sensi dell'articolo 10, c. 3, lett. e)» e 10, c. 3, lett. e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, c. 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461).
Cass. civ. n. 300/2003
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n.448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], in quanto la disciplina delle fondazioni di origine bancaria opera nella materia dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, comma 2 Cost. assegna alla competenza legislativa esclusiva e regolamentare dello Stato.
Cass. civ. n. 9382/2001
Le controversie in materia di iscrizione degli enti ecclesiastici nell'apposito registro delle persone giuridiche - iscrizione ammessa, ex art. 1, 5 e 6 della legge n. 222 del 1985 e 15 del d.P.R. n. 33 del 1987, per gli enti già riconosciuti o che ottengano il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per quelli che producano un attestato del Ministero dell'interno dal quale risulti il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929 - sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la detta attestazione ministeriale (sulla quale sia, in ipotesi, insorto dibattito), non esprimendo apprezzamenti di opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta dell'interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella mera certificazione di fatti giuridicamente rilevanti con consistenza esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, del tutto inidonea a degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell'ente istante o di terzi.
Cass. civ. n. 5234/2000
La capacità di diritto privato delle persone giuridiche è potenzialmente generale, ma per gli enti pubblici incontra il limite della "competenza" attribuita all'ente, che è delimitata da norme qualificabili come imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c., sicchè la loro violazione comporta la radicale invalidità dell'atto compiuto dall'ente, in quanto affetto da incapacità negoziale; ne consegue che deve ritenersi in tal senso viziato il contratto col quale il comune abbia affidato ad un professionista l'incarico di aggiornare il progetto relativo ad un'opera pubblica, da realizzarsi nella città di Palermo e rientrante tra quelle considerate di preminente interesse nazionale dal d.l. n. 19 del 1988 conv. con modificazioni in l. n. 99 del 1988, giacchè tale normativa ha trasferito ogni competenza in materia al Presidente del Consiglio dei ministri.
Cass. civ. n. 5024/1995
Nel sistema delineato dalla l. 20 maggio 1985 n. 222, l'acquisto della personalità giuridica da parte degli istituti per il sostentamento del clero e la corrispondente estinzione dei benefici parrocchiali (come in genere dei benefici ecclesiastici) coincidono con la data di pubblicazione sulla G.U. del decreto del ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Pertanto sino a tale data, indipendentemente dal decorso del termine (ordinatorio) del 30 settembre 1986, fissato per la costituzione degli anzidetti istituti in ogni diocesi, dall'art. 21 della stessa legge, il parroco quale rappresentante del beneficio parrocchiale è legittimato ad impugnare la sentenza nei confronti del beneficio stesso.
Cass. civ. n. 11541/1993
La natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; nè può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata. Pertanto, la controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Associazione degli Ordini Professionali (Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione dei tribunali di Perugia e di Orvieto, Collegio dei ragionieri della circoscrizione dei Tribunali di Perugia e Spoleto, Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro della Provincia di Perugia), avendo tale Associazione (costituita per la gestione di servizi comuni) natura non di ente pubblico ma di associazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Cass. civ. n. 2656/1990
Il riconoscimento della personalità giuridica per decreto del presidente della repubblica concernente anche le associazioni e fondazioni (ex art. 12 c. c.): fra queste le associazioni di culto e religiose costituiscono enti ecclesiastici i quali, sia nel regime anteriore sia in quello successivo alle modifiche del concordato, non sono per sé enti pubblici nell'ordinamento italiano; pertanto le controversie di lavoro dei dipendenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Cass. civ. n. 5720/1990
La circostanza che una persona giuridica privata svolga, ancorché con controlli di tipo pubblicistico, compiti ed attività diretti — come la gestione di scuole o l'esercizio di attività didattica e scientifica — al soddisfacimento di fini propri dello Stato e di altri enti pubblici non è di per sé sufficiente per attribuire natura pubblicistica alla persona giuridica stessa.
Cass. civ. n. 2995/1989
Le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 (sent. della Corte cost. n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all'inserimento o meno nell'ambito dell'organizzazione della P.A.
Cass. civ. n. 2019/1985
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attività ospedaliera (nella specie: casa sollievo della sofferenza), anche quando ottengano la classificazione del proprio ospedale a norma dell'art. 1 ultimo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132, non assumono la qualità di enti pubblici, poiché tale classificazione, se comporta l'inserimento di detta attività nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera pubblica, ponendola sotto la vigilanza del ministro della sanità e della competente usl (art. 18 citata l. n. 132 del 1968 e 41, l. 23 dicembre 1978, n. 833), non interferisce sulla natura degli enti cui l'attività medesima fa capo, i quali mantengono piena autonomia organizzativa e finanziaria; ne consegue che le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti degli ospedali dei suddetti enti ecclesiastici esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, e spettano alla cognizione del giudice ordinario.
Cass. civ. n. 5812/1985
In difetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, una fondazione non è qualificabile come ente pubblico (non economico), anziché come ente privato, per il solo fatto che persegua finalità non di lucro e che sia soggetta a controlli ed ingerenza dell'autorità governativa, trattandosi di caratteristiche proprie anche delle fondazioni di diritto privato, né per la circostanza che operi nel settore del ricovero e della cura degli infermi (nella specie, trattandosi della fondazione «Clinica del lavoro» di Pavia), essendo tale attività espletabile anche da istituti privati (art. 42 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).