Cass. civ. n. 9382 del 11 luglio 2001
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Le controversie in materia di iscrizione degli enti ecclesiastici nell'apposito registro delle persone giuridiche - iscrizione ammessa, ex art. 1, 5 e 6 della legge n. 222 del 1985 e 15 del d.P.R. n. 33 del 1987, per gli enti già riconosciuti o che ottengano il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per quelli che producano un attestato del Ministero dell'interno dal quale risulti il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929 - sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la detta attestazione ministeriale (sulla quale sia, in ipotesi, insorto dibattito), non esprimendo apprezzamenti di opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta dell'interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella mera certificazione di fatti giuridicamente rilevanti con consistenza esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, del tutto inidonea a degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell'ente istante o di terzi.
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