Cass. civ. n. 14460 del 10 ottobre 2002

Testo massima n. 1


Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l'altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.

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