Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10964 del 6 maggio 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10964 del 6 maggio 2010

Testo massima n. 1

In caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell’immobile nel quale l’azienda stessa è esercitata, l’art. 36 della legge n. 392 del 1978 non deroga al principio, ricavabile dall’art. 1408 c.c., per cui nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il cedente risponde delle obbligazioni divenute esigibili anteriormente alla cessione ed inadempiute, in quanto prevede la responsabilità sussidiaria del cedente per le obbligazioni successive alla cessione del contratto di locazione che il cessionario non abbia adempiuto, ma non esime il cedente medesimo dall’adempimento delle obbligazioni sue proprie e già scadute alla data della cessione

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze