Cass. civ. n. 649 del 9 marzo 1973

Testo massima n. 1


Nel contratto a favore di terzi il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente, per effetto della stipulazione, è quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti sostituzione del beneficiario nella posizione dello stipulante, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto. Lo stipulante ha interesse ad agire, in favore del terzo, per la esecuzione o la risoluzione del contratto. Poiché, peraltro, la stipulazione a favore del terzo può essere revocata o modificata finché questi non abbia dichiarato di volerne profittare (art. 1411, secondo comma, c.c.), in mancanza di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, lo stipulante non può chiedere che la prestazione sia effettuata a lui, ed ove tale richiesta formuli, non gli può essere negata la legittimazione ad agire, ma la domanda deve essere rigettata.

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