Art. 1411 – Codice civile – Contratto a favore di terzi
È valida la stipulazione a favore di un terzo [1273, 1773, 1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse [1174].
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca [1412] della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
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Può riguarda anche te
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25270/2025
In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti.
Cass. civ. n. 25121/2025
Nel contratto di assicurazione sulla vita - che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell'indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli "eredi testamentari" non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell'attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un'ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l'attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi "comunque investiti" all'altro, la testatrice avesse inteso individuare quest'ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).
Cass. civ. n. 407/2025
Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Cass. civ. n. 11816/2024
In tema di trasferimento d'azienda, l'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 47 l. n. 428 del 1990 non determina l'invalidità della cessione, ma costituisce comportamento contrario agli obblighi di buona fede e correttezza, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970; di conseguenza, la carenza o la falsità delle informazioni fornite non può essere fatta valere dai singoli lavoratori ma solo dalle organizzazioni sindacali, poiché è nell'interesse del sindacato a sviluppare la propria azione di tutela che è stata prevista la procedura di informazione e consultazione dettata dall'anzidetto articolo 47, il quale va interpretato in conformità alla distinzione tra i diritti dei lavoratori e quelli delle organizzazioni sindacali operata dalla Direttiva 2001/23/CE.
Cass. civ. n. 2232/2024
Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto, per intervenuta prescrizione quinquennale, della domanda svolta dalla proprietaria di un natante, posto sotto sequestro e successivamente affidato dalla Guardia di finanza in custodia a una società appaltatrice, di risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione del bene a seguito di un incendio).
Cass. civ. n. 35092/2023
Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 20990/2023
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione del socio di una società di persone a far valere l'inadempimento di un notaio al contratto con il quale questi era stato incaricato di procedere al conferimento di un bene del primo nella società, sul presupposto che parte di tale contratto fosse unicamente la società, non potendo qualificarsi il socio come terzo beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 1411 c.c. - avendo tratto dalla stessa, al più, un vantaggio di mero fatto -, né potendosi prospettare un effetto protettivo del contratto nei suoi confronti, difettando l'identità del suo interesse rispetto a quello della società stipulante).
Cass. civ. n. 18508/2023
Nella fattispecie del contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte formale del negozio, non è tenuto a richiedere la registrazione ex art. 10 TUR, né è obbligato "solidalmente" con le parti al pagamento dell'imposta ex art. 57 TUR, salvo che assuma la veste di obbligato come uno dei "soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione", ovvero se intervenga nell'atto esprimendo l'accettazione o inserendovi altra convenzione che anticipi l'accettazione, divenendo così parte in senso sostanziale dell'atto e soggetto passivo ai sensi dell'art. 57, comma 6, TUR.
Cass. civ. n. 14985/2022
Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante.
Cass. civ. n. 21219/2022
Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il depositante ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione.
Cass. civ. n. 8766/2021
Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2016).
Cass. civ. n. 15442/2021
Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.
Cass. civ. n. 36092/2021
Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.
Cass. civ. n. 25528/2015
In tema di contratto a favore del terzo, oltre al contratto preliminare di compravendita è configurabile anche l'opzione di preliminare a favore di terzo ove il soggetto promittente, piuttosto che obbligarsi soltanto con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario, libero o meno di accettarla, basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata accordata. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 04/03/2010).
Cass. civ. n. 8272/2014
Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante.
Cass. civ. n. 13474/2000
La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest'ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme.
Cass. civ. n. 12447/1997
La norma di cui all'art. 1411 c.c. non attribuisce al terzo la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva adesione (rilevabile anche per facta concludentia) si pone come mera condicio iuris, di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore. (...).
Cass. civ. n. 7398/1996
Nel contratto in favore di terzi (art. 1411 codice civile) le parti stipulanti assumono reciprocamente degli obblighi in favore di un terzo il quale assume la veste di creditore della prestazione promessa senza essere parte del contratto, né in senso formale né in senso sostanziale; ne consegue che il terzo, la cui dichiarazione di voler approfittare del contratto è necessaria solo per renderlo irrevocabile ed immodificabile, non ha alcun obbligo verso le parti stipulanti, le quali, pertanto, restano le sole vincolate per le prestazioni convenute.
Cass. civ. n. 8075/1994
Per la configurabilità di un contratto a favore di terzi non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma.
Cass. civ. n. 2663/1976
Nel contratto a favore di terzo l'interesse alla stipulazione da parte dello stipulante può essere di natura non solo concreta ma anche meramente morale, e può consistere sia nell'attribuzione di un diritto, sia nella rinuncia all'esercizio di un'azione, poiché in tale figura negoziale non sussistono particolari limiti in ordine alla qualità e al contenuto della prestazione dovuta al terzo.
Cass. civ. n. 2578/1975
Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, è ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo (art. 1411 c.c.) e cioè della società, avente la stessa causa del contratto (di mandato, d'opera professionale di lavoro subordinato ecc.) preesistente fra il prestatore d'opera e la società.
Cass. civ. n. 649/1973
Nel contratto a favore di terzi il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente, per effetto della stipulazione, è quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti sostituzione del beneficiario nella posizione dello stipulante, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto. Lo stipulante ha interesse ad agire, in favore del terzo, per la esecuzione o la risoluzione del contratto. Poiché, peraltro, la stipulazione a favore del terzo può essere revocata o modificata finché questi non abbia dichiarato di volerne profittare (art. 1411, secondo comma, c.c.), in mancanza di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, lo stipulante non può chiedere che la prestazione sia effettuata a lui, ed ove tale richiesta formuli, non gli può essere negata la legittimazione ad agire, ma la domanda deve essere rigettata.
Cass. civ. n. 294/1972
Nel contratto a favore di terzi, la volontà negoziale di attribuire al terzo un diritto, in mancanza di un'espressa dichiarazione, ben può accertarsi sulla base dell'interesse delle parti contraenti alla stipulazione vantaggiosa per il terzo.