Cass. civ. n. 6228 del 02 marzo 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento della comunione - Prova della comproprietà dei beni - Equiparabilità alla prova dell’azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.


Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10067 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 713
Cod. Civ. art. 1111
Cod. Civ. art. 1113
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 784

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