Cass. civ. n. 586 del 6 marzo 1970

Testo massima n. 1


La differenza fra simulazione assoluta e simulazione relativa non assume particolare rilevanza (nella specie, ai fini della proponibilità di domande nuove nel corso del giudizio), quando la simulazione relativa non è diretta a far dichiarare l'esistenza del contratto dissimulato allo scopo di derivarne determinati effetti giuridici, ma tende invece a far dichiarare l'inefficacia del negozio simulato per trarre da tale declaratoria particolari effetti derivanti dalle situazioni giuridiche preesistenti.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE