Cass. civ. n. 14981 del 24 ottobre 2002

Testo massima n. 1


Per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario; pertanto, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione.

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