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Art. 770 — Donazione rimuneratoria

Art. 770 — Donazione rimuneratoria

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione [ 437, 632, 742, 797, 805 c.c. ].

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi [ 809 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19578/2016

La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall’obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

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Cass. civ. n. 18280/2016

La liberalità d’uso prevista dall’art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell’autore dell’atto.

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Cass. civ. n. 10262/2016

La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall’art. 782 c.c., consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario.

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Cass. civ. n. 16550/2008

La qualificazione giuridica di un’elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770, secondo comma, c.c., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell’
animus solvendi consistente nell’equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall’effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari. (Nella specie il giudice di merito aveva qualificato secondo gli usi l’elargizione fatta dal donante prima di morire alla convivente more uxorio consistente in un giroconto per acquisto titoli per 64 milioni di lire e quadri d’autore. La Corte ha cassato con rinvio perché non era stata accertata e motivata l’esistenza delle condizioni qualificanti la liberalità d’uso).

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Cass. civ. n. 14981/2002

Per donazione remuneratoria deve intendersi l’attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario; pertanto, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione.

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Cass. civ. n. 11894/1998

Un’elargizione di gioielli fatta allo scopo di consentire la prosecuzione di una convivenza, non è assimilabile alla liberalità d’uso, caratterizzata dal fatto che colui che la compie intende osservare un uso, cioè adeguarsi ad un costume vigente nell’ambiente sociale d’appartenenza, costume che determina anche la misura dell’elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi la compie.

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Cass. civ. n. 1411/1997

La figura della donazione remuneratoria, prevista dall’art. 770, primo comma, c.c., è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume, in essa, il «motivo» dell’attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o «speciale remunerazione» di attività svolta. Ancorché dominata da tale «motivo», l’attribuzione non cessa peraltro di essere spontanea, e l’atto conserva la «causa» di liberalità, rendendosi così suscettibile di revocatoria fallimentare, perché discrezionale nell’
an, nel quomodo e nel quantum, non essendovi il donante tenuto né in base ad un vincolo giuridico, né in adempimento di un dovere morale o di una consuetudine sociale, con la conseguenza che, in nessun caso, l’attribuzione patrimoniale può assumere la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso.

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Cass. civ. n. 2351/1994

Poiché per l’art. 770, secondo comma, c.c. non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi, tale liberalità deve essere in ogni caso conforme agli usi e costumi, anche in relazione alle condizioni economiche del donante.

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Cass. civ. n. 4768/1993

L’art. 770 c.c., escludendo dal novero delle donazioni le liberalità d’uso, prescinde dalla natura e dalla qualità del loro oggetto ma esige solamente che esse siano conformi al costume vigente, tenuto conto, delle potenzialità economiche e delle condizioni sociali di chi le compie.

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Cass. civ. n. 6720/1988

Il rilevante valore dell’oggetto donato, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi ed agli effetti dell’art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d’uso, secondo la previsione dell’art. 770 secondo comma c.c. (liberalità che non costituisce donazione in senso stretto e si sottrae alla forma scritta), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, pure sotto il profilo della proporzionalità con dette condizioni economiche, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale. (Nella specie, trattavasi di anelli del valore di oltre cento milioni, dati in occasione di un «fidanzamento ufficiale», ed il giudice del merito, considerando che le parti appartenevano a famiglie benestanti, in un ambiente sociale abituato ad assegnare particolare solennità a detta cerimonia, con regali di sensibile entità, avevano ravvisato la liberalità d’uso. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra ha ritenuto corretta la statuizione).

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Cass. civ. n. 737/1977

La donazione deve qualificarsi remuneratoria anche se posta in essere per compensare un servizio gratuito ricevuto non dal donatario, ma dal padre di lui, quando a beneficio di quest’ultimo essa debba essere totalmente destinata in esecuzione di un modus apposto alla stessa.

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Cass. civ. n. 2452/1976

Perché si abbia donazione remuneratoria, ai sensi del primo comma dell’art. 770 c.c., occorre che l’attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che alla detta attribuzione non venga data funzione o carattere di corrispettivo e che il donante si induca ad essa spontaneamente, pur sapendo di non esservi tenuto, né per legge né in adempimento di un’obbligazione naturale o di un uso del costume. Invece, perché tale figura debba escludersi e ricorra quella, prevista nel secondo comma del citato articolo, di semplice liberalità in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, che donazione non è (o, quanto meno, che è figura che non comporta gli effetti normali della donazione) occorre che l’attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo, o, in adempimento di un’obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali, e sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente (la sola dichiarazione di questi, di avere effettuato l’attribuzione per compensare un servizio, non vale ad inquadrare il negozio nell’ambito delle previsioni del secondo comma del citato art. 770). Nei casi in cui l’elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l’intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due accennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.

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Cass. civ. n. 1789/1976

Come risulta dalla coordinazione delle norme contenute negli artt. 769 e 770 c.c., è riconducibile allo schema della donazione anche la cosiddetta donazione remuneratoria, nella quale l’atto di liberalità è determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall’intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge né tenuto per l’uso o per il costume sociale. Per altro, ove la elargizione sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non ricevono sostanza due negozi distinti, da identificarsi, l’uno, in una datio in solutum proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che figura donataria e, l’altro, in una donazione, il cui oggetto sarebbe costituito dalla eccedenza rispetto al valore indicato. In tale ipotesi, invece, si è in presenza di un unico negozio, caratterizzato da una commistione causale, sollecitato da motivi molteplici, di natura in parte onerosa ed in parte gratuita, con la conseguenza che la regolamentazione del rapporto obbedisce al criterio della prevalenza; sicché, è da ritenere la figura della donazione remuneratoria, che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche, quando si dimostri la prevalenza dell’
animus donandi e, in contrario, un negozio semplice a titolo oneroso, il quale richiede, per il trasferimento di beni immobili, l’atto scritto anche non pubblico, ad substantiam, allorché il fine remuneratorio assorba l’
animus donandi.

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Cass. civ. n. 1218/1975

Nella previsione del secondo comma dell’art. 770 c.c., l’intento di compensare taluno per i servizi resi e di rispettare l’uso che consiglia di effettuare una liberalità in determinate occasioni (variabili da luogo a luogo e di tempo in tempo) fa sì che l’attribuzione, pur in assenza di un obbligo (anche se non coercibile perché non giuridico), non sia del tutto libera e spontanea e che la sua causa non sia quella di arricchire il donatore, bensì quella di agire secondo il costume vigente.

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