Art. 770 – Codice civile – Donazione rimuneratoria
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione [437, 632, 742, 797, 805 c.c.].
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi [809 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11800/2025
Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano, in quanto strumentali all'espropriazione forzata, le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, ossia quelle indissolubilmente finalizzate a mantenerlo in fisica e giuridica esistenza, mentre ne sono escluse quelle che non hanno un'immediata funzione conservativa della sua integrità, come le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché il creditore procedente e il custode non sono passivamente legittimati rispetto a domande di rimborso per spese manutentive o riparative effettuate dal conduttore, ma asseritamente gravanti sul locatore, o rispetto a domande di riduzione del corrispettivo per vizi della cosa locata, poiché tale legittimazione spetta al locatore esecutato, il quale, ai sensi dell'art. 1577 c.c., è tenuto a rimborsare il conduttore dei costi delle riparazioni che non sono a suo carico.
Cass. civ. n. 1718/2025
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nonché quello previsto dall'art. 95 c.p.c. - c.d. privilegio per spese di giustizia - con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato l'esclusione del privilegio relativo alle spese legali affrontate dal ricorrente per l'istanza di fallimento, atteso che questa era stata proposta quando già pendeva analoga richiesta formulata da altro creditore, con la conseguenza che, in difetto di rinuncia del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, la seconda istanza non ha apportato alcun concreto beneficio alla massa creditoria).
Cass. civ. n. 982/2024
In materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.
Cass. civ. n. 13811/2022
Il privilegio di cui art. 2770 c.c., essendo previsto da una norma di stretta interpretazione, spetta solo per le spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori e non anche per quelle sostenute per il riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto di credito.
Cass. civ. n. 41480/2021
La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.
Cass. civ. n. 3020/2020
Il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva.
Cass. civ. n. 28993/2020
In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus". (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2017).
Cass. civ. n. 15334/2018
La liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile una liberalità d'uso nella sporadica elargizione di somme di denaro tra soggetti legati da una relazione sentimentale, pur in mancanza, tra di essi, dell'elemento della convivenza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/09/2013).
Cass. civ. n. 271/2017
Il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante. La sussistenza del conflitto va verificata in concreto dal giudice e, anche ove possa ritenersi accertata, ai fini dell'annullamento del contratto è comunque richiesta la sua riconoscibilità da parte dell'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il conflitto di interessi non poteva desumersi dal rapporto di parentela che legava l'amministratore unico della società, poi fallita, stipulante un contratto di locazione finanziaria di marchi con il socio accomandatario della società proprietaria dei diritti di privativa, né da una non meglio precisata riferibilità al suo nucleo familiare del controllo delle due aziende e degli interessi industriali che vi erano sottesi).
Cass. civ. n. 18280/2016
La liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto.
Cass. civ. n. 10262/2016
La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario.
Cass. civ. n. 19578/2016
La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.
Cass. civ. n. 26949/2016
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 16550/2008
La qualificazione giuridica di un'elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770, secondo comma, c.c., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell'animus solvendi consistente nell'equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall'effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari. (Nella specie il giudice di merito aveva qualificato secondo gli usi l'elargizione fatta dal donante prima di morire alla convivente more uxorio consistente in un giroconto per acquisto titoli per 64 milioni di lire e quadri d'autore. La Corte ha cassato con rinvio perché non era stata accertata e motivata l'esistenza delle condizioni qualificanti la liberalità d'uso).
Cass. civ. n. 14981/2002
Per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario; pertanto, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione.
Cass. civ. n. 1837/2001
Il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.
Cass. civ. n. 11894/1998
Un'elargizione di gioielli fatta allo scopo di consentire la prosecuzione di una convivenza, non è assimilabile alla liberalità d'uso, caratterizzata dal fatto che colui che la compie intende osservare un uso, cioè adeguarsi ad un costume vigente nell'ambiente sociale d'appartenenza, costume che determina anche la misura dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi la compie.
Cass. civ. n. 1411/1997
La figura della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, primo comma, c.c., è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume, in essa, il «motivo» dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o «speciale remunerazione» di attività svolta. Ancorché dominata da tale «motivo», l'attribuzione non cessa peraltro di essere spontanea, e l'atto conserva la «causa» di liberalità, rendendosi così suscettibile di revocatoria fallimentare, perché discrezionale nell'an, nel quomodo e nel quantum, non essendovi il donante tenuto né in base ad un vincolo giuridico, né in adempimento di un dovere morale o di una consuetudine sociale, con la conseguenza che, in nessun caso, l'attribuzione patrimoniale può assumere la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso.
Cass. civ. n. 2351/1994
Poiché per l'art. 770, secondo comma, c.c. non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi, tale liberalità deve essere in ogni caso conforme agli usi e costumi, anche in relazione alle condizioni economiche del donante.
Cass. civ. n. 1260/1994
I doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alla liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera traditio.
Cass. civ. n. 4768/1993
L'art. 770 c.c., escludendo dal novero delle donazioni le liberalità d'uso, prescinde dalla natura e dalla qualità del loro oggetto ma esige solamente che esse siano conformi al costume vigente, tenuto conto, delle potenzialità economiche e delle condizioni sociali di chi le compie.
Cass. civ. n. 6720/1988
Il rilevante valore dell'oggetto donato, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 secondo comma c.c. (liberalità che non costituisce donazione in senso stretto e si sottrae alla forma scritta), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, pure sotto il profilo della proporzionalità con dette condizioni economiche, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale. (Nella specie, trattavasi di anelli del valore di oltre cento milioni, dati in occasione di un «fidanzamento ufficiale», ed il giudice del merito, considerando che le parti appartenevano a famiglie benestanti, in un ambiente sociale abituato ad assegnare particolare solennità a detta cerimonia, con regali di sensibile entità, avevano ravvisato la liberalità d'uso. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra ha ritenuto corretta la statuizione).
Cass. civ. n. 3954/1978
Il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell'ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.), va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettiva nella dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l'altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell'accipiente.
Cass. civ. n. 2452/1976
Perché si abbia donazione remuneratoria, ai sensi del primo comma dell'art. 770 c.c., occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che alla detta attribuzione non venga data funzione o carattere di corrispettivo e che il donante si induca ad essa spontaneamente, pur sapendo di non esservi tenuto, né per legge né in adempimento di un'obbligazione naturale o di un uso del costume. Invece, perché tale figura debba escludersi e ricorra quella, prevista nel secondo comma del citato articolo, di semplice liberalità in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, che donazione non è (o, quanto meno, che è figura che non comporta gli effetti normali della donazione) occorre che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo, o, in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali, e sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente (la sola dichiarazione di questi, di avere effettuato l'attribuzione per compensare un servizio, non vale ad inquadrare il negozio nell'ambito delle previsioni del secondo comma del citato art. 770). Nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due accennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.
Cass. civ. n. 1789/1976
Come risulta dalla coordinazione delle norme contenute negli artt. 769 e 770 c.c., è riconducibile allo schema della donazione anche la cosiddetta donazione remuneratoria, nella quale l'atto di liberalità è determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall'intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge né tenuto per l'uso o per il costume sociale. Per altro, ove la elargizione sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non ricevono sostanza due negozi distinti, da identificarsi, l'uno, in una datio in solutum proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che figura donataria e, l'altro, in una donazione, il cui oggetto sarebbe costituito dalla eccedenza rispetto al valore indicato. In tale ipotesi, invece, si è in presenza di un unico negozio, caratterizzato da una commistione causale, sollecitato da motivi molteplici, di natura in parte onerosa ed in parte gratuita, con la conseguenza che la regolamentazione del rapporto obbedisce al criterio della prevalenza; sicché, è da ritenere la figura della donazione remuneratoria, che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche, quando si dimostri la prevalenza dell'animus donandi e, in contrario, un negozio semplice a titolo oneroso, il quale richiede, per il trasferimento di beni immobili, l'atto scritto anche non pubblico, ad substantiam, allorché il fine remuneratorio assorba l'animus donandi.