Cass. civ. n. 3993 del 5 luglio 1982
Testo massima n. 1
Al fine dell'accertamento delle condizioni economiche dell'obbligato, il coniuge istante per l'assegno di divorzio può invocare, in qualità di terzo a norma dell'art. 1415 secondo comma c.c., la simulazione di atti compiuti dall'altro coniuge, che implichi occultamento dell'effettiva consistenza di dette condizioni, sì da pregiudicare il riconoscimento e la quantificazione di quell'assegno. (Nella specie trattavasi della costituzione da parte del marito, nel pregresso regime di separazione, di una società di persone con la propria convivente per la gestione di un negozio).
Testo massima n. 2
Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, è irrilevante la circostanza che il coniuge istante abbia un figlio soggetto ad obbligo alimentare verso di lui, atteso che tale obbligo del figlio è di grado posteriore rispetto all'obbligo alimentare dell'altro coniuge (art. 433 c.c.), il quale permane anche dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia pure con particolare disciplina.