Cass. civ. n. 2509 del 20 maggio 1978

Testo massima n. 1


Nel caso di compravendita con interposizione fittizia di persona del compratore, il terzo, creditore del dissimulato acquirente, è legittimato a far valere nei confronti dei contraenti la simulazione relativa del contratto che pregiudica i suoi diritti di credito.

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