Cass. civ. n. 1690 del 18 febbraio 1991

Testo massima n. 1


Con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416 secondo comma c.c., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione, e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione.

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