Cass. civ. n. 626 del 10 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Illecito concorrenziale - Presupposto - Comunanza di clientela - Identità soggettiva degli acquirenti - Esclusione - Medesimo bisogno di mercato - Necessità - Contenuto - Fattispecie.


In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21586 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 3

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