Cass. pen. n. 52662 del 22 novembre 2018

Testo massima n. 1


Risponde del reato di peculato e non di furto aggravato il cassiere dell'ufficio postale che, mediante l'utilizzo indebito dei codici di accesso al servizio on-line, si appropri del denaro versato sul libretto di deposito. (In motivazione la Corte ha precisato che la proprietà delle somme depositate dal titolare del libretto spetta all'istituto di credito, ai sensi dell'art.1834 cod.civ., mentre il depositante ha solo il diritto alla restituzione).

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