Cass. civ. n. 7861 del 4 agosto 1990

Testo massima n. 1


Con riguardo alla domanda diretta a far valere la simulazione relativa di una vendita immobiliare, dissimulante una donazione, asseritamente nulla per difetto di forma ovvero revocabile per ingratitudine, mentre la prova testimoniale inter partes è ammissibile per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2725 c.c. soltanto se è intesa a dimostrare la perdita incolpevole della eventuale controdichiarazione attestante l'esistenza dell'asserito contratto di donazione dissimulato, è inammissibile il deferimento sul punto del giuramento decisorio, dato che questo, essendo diretto a far dipendere la decisione della lite dalla coscienza della parte, non è un mezzo di prova documentale e non può quindi sostituire l'atto scritto richiesto ad substantiam dall'art. 1350 c.c. per ogni convenzione riguardante diritti reali immobiliari.

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