Art. 1417 – Codice civile – Prova della simulazione
La prova per testimoni [2721 ss.] della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato [1343], anche se è proposta dalle parti.
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Cass. civ. n. 23121/2025
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'id quod plerumque accidit, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l'azione proposta dal Fallimento - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - poteva essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione).
Cass. civ. n. 10459/2025
In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
Cass. civ. n. 19230/2024
La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.
Cass. civ. n. 18347/2024
Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.
Cass. civ. n. 366/2024
E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.
Cass. civ. n. 33727/2023
In tema di locazione, ove venga stipulato un contratto di comodato, dissimulante un contratto di locazione, quest'ultimo è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599, comma 1, c.c. e al conduttore è consentito provare la simulazione, nei confronti sia della originaria parte locatrice che degli aventi causa, con prove testimoniali e per presunzioni, trattandosi di illiceità della locazione dissimulata per contrasto con norme imperative.
Cass. civ. n. 29821/2023
In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.
Cass. civ. n. 6312/2023
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Cass. civ. n. 2539/2023
In tema di simulazione, l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.
Cass. civ. n. 7512/2018
La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera "quaestio voluntatis", è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 536/2018
In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall'art. 1417 c.c., l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione.
Cass. civ. n. 25578/2018
In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria.
Cass. civ. n. 7093/2017
In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un assegno circolare costituiva principio di prova scritta, ex art. 2724 c.c., perché era proveniente dalla controparte in quanto sottoscritto dalla stessa "a girata" e che, in ordine al nesso logico con il fatto, esso era integrato dal riferimento al percorso del denaro che avrebbe dovuto servire al pagamento del prezzo).
Cass. civ. n. 6262/2017
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta "ad substantiam", la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.
Cass. civ. n. 14274/2017
L’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione di parte, la quale, tuttavia, non soggiace al regime di preclusioni previsto dall’art. 416 c.p.c. per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art. 1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 22801/2014
In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Cass. civ. n. 19912/2014
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso.
Cass. civ. n. 16377/2014
L'inammissibilità della prova per presunzioni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un'espressa eccezione della parte, che, ove non possa essere anteriormente sollevata, deve comunque essere fatta valere con l'atto di impugnazione, poiché i limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati.
Cass. civ. n. 1737/2013
Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo, legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli artt. 1415, secondo comma, e 1417 c.c., rispetto all'acquisto di un bene non personale, effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), c.c.
Cass. civ. n. 17389/2011
Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l'interponente e l'interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta.
Cass. civ. n. 10240/2007
In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi — che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte — la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è, ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio.
Cass. civ. n. 6632/2006
La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c. ) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del de cuius non possono legittimamente dirsi «terzi » rispetto al negozio ; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota.
Cass. civ. n. 3869/2004
Il documento che può costituire principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1 c.c.), sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) di un contratto con forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. L'accertamento, circa la sussistenza e l'idoneità di un principio di prova scritta a rendere verosimile il fatto allegato, costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Cass. civ. n. 6882/2003
Qualora la domanda di simulazione sia proposta da una delle parti e tenda all'accertamento del negozio dissimulato del quale non si assume l'illiceità, non è ammessa la prova testimoniale dell'accordo simulatorio, in quanto volta a provare un patto contrario, contestuale alla conclusione del contratto asseritamente simulato.
Cass. civ. n. 471/2003
In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale; ne consegue che la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione. [Nel caso, la S.C. ha rigettato, trattandosi di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la doglianza della ricorrente secondo cui il giudice di merito, nel fare applicazione del suindicato principio con riferimento a contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo, erroneamente aveva, ai fini della prova dell'ammontare dell'importo del canone da essa dedotto come reale in luogo di quello — indicato come simulato — risultante dal contratto, negato valore probatorio a documento — da essa (sola) proveniente — recante l'attestazione di versamento in suo favore della cauzione, in ragione della ritenuta equivocità del medesimo circa la effettiva sussistenza del preteso maggior canone, atteso che la somma ivi indicata come versata ben poteva essere stata determinata in misura diversa da quanto prevede l'art. 11 legge n. 392 del 1978, e ciò indipendentemente dalla validità di detta pattuizione].
Cass. civ. n. 16021/2002
La domanda di simulazione, qualora sia proposta da una delle parti e tenda all'accertamento di un negozio dissimulato non illecito, incontra dei limiti in relazione alla prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento.
Cass. civ. n. 6877/2002
Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art.. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.
Cass. civ. n. 551/2000
In tema di simulazione, i limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) all'ammissibilità della prova testimoniale sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati, e non possono, pertanto, essere rilevati d'ufficio da parte del giudice.
Cass. civ. n. 8466/1998
Le limitazioni della prova testimoniale della simulazione quando la domanda sia proposta da una delle parti (artt. 1417 e 2722 c.c.) riguardano i contratti e gli atti unilaterali recettizi (art. 1414 commi primo e terzo) e non le fatture commerciali le quali costituiscono atti giuridici a contenuto partecipativo, prive, come tali, di contenuto negoziale.
Cass. civ. n. 7500/1998
È ammissibile la prova per testi, dedotta dal terzo, per dimostrare la simulazione di un contratto stipulato per atto pubblico, perché l'efficacia probatoria privilegiata di esso è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti, come nel caso di dichiarazione di prezzo ricevuto in cambio del bene, difforme dal vero.
Cass. civ. n. 11232/1997
Il contratto simulato può legittimamente configurarsi, quoad probationis, in termini di principio di prova scritta, sufficiente, come tale, a rendere ammissibile la prova testimoniale inter partes a norma degli artt. 1417 e 2724, n. 1, c.c., e può, altrettanto legittimamente, venir posto, in concorso con altri elementi di prova, a fondamento del giudizio circa la sussistenza di una vicenda negoziale di carattere simulatorio.
Cass. civ. n. 6933/1997
Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato per eludere la nullità delle clausole che si pongano in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone relative alla durata ed al canone (nullità espressamente sancita dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978 in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla legge in questione) realizza una fattispecie negoziale di simulazione relativa, che le parti possono, ai sensi dell'art. 1417 c.c., provare, senza limiti con testimoni, allo scopo di far valere il contratto dissimulato, in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla legge n. 392 del 1978.
Cass. civ. n. 2401/1990
In materia di simulazione il principio di prova scritta, che ai sensi dell'art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciare argomentare che l'asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità; non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione, nessun riferimento o collegamento logico ricorrendo, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante.
Cass. civ. n. 4428/1986
In tema di simulazione i limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c. all'ammissibilità della prova per testimoni e a quella per presunzioni nei rapporti tra le parti, sono diretti a esclusiva tutela degli interessi privati, e, pertanto, possono formare oggetto di rinuncia, anche tacita, della parte interessata. Tuttavia, al fine della sussistenza di tale rinuncia, occorre che dalla condotta dell'interessato possa desumersi con assoluta certezza l'intenzione del medesimo a non opporsi all'assunzione dei mezzi istruttori vietati.
Cass. civ. n. 3210/1986
La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso i terzi o i creditori. Infatti, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non trova alcun limite; invece, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi delle medesime, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'onere di munirsi delle controdichiarazioni scritte, salvo che la prova sia diretta a fare valere l'illiceità del contratto dissimulato nel qual caso la prova per testi e per presunzioni non incontra limite neanche tra le parti.
Cass. civ. n. 4275/1984
In tema di simulazione di atto redatto per iscritto (che una parte fa valere nei confronti dell'altra) opera, riguardo alla prova testimoniale (e perciò, in forza dell'art. 2729, comma secondo, c.c., anche rispetto a quella presuntiva), ove non sia dedotta l'illiceità del contratto dissimulato, il divieto generale posto dall'art. 2722 (salve le tassative eccezioni previste) in ordine ai patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento ed anteriori o contemporanei ad esso, poiché si tratta in tal caso di dimostrare l'esistenza di un patto, l'accordo simulatorio, contrario al contenuto dell'atto scritto e necessariamente anteriore o contemporaneo all'atto medesimo.
Cass. civ. n. 1746/1973
Ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità e la sincerità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al loro reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni. Ne consegue che, qualora un creditore abbia fornito la prova di un complesso di circostanze indiziarie tali da convincere (considerate coordinatamente e nel loro insieme) che le parti in realtà non hanno voluto concludere alcun contratto, ma ne hanno voluto soltanto creare l'apparenza, tanto basta perché la simulazione assoluta debba ritenersi provata, e perciò non occorre dimostrare ulteriormente che sono simulati anche quegli atti che, come il pagamento del prezzo, costituiscono esecuzione del contratto: la prova della loro simulazione è infatti implicita in quella della simulazione del contratto stesso, provata la quale deve ritenersi che gli atti in parola altro non siano se non elementi della messa in scena con cui le parti hanno tentato di rendere credibile il loro infingimento.
Cass. civ. n. 2260/1973
La limitazione in ordine al regime della prova della simulazione tra i contraenti, prevista dall'art. 1417 c.c., è operante solo allorquando, vigendo tra le parti un unico contratto, uno dei contraenti pretenda, mediante semplici presunzioni, postulare la sussistenza di un contratto dissimulato sotto la veste del contratto apparentemente concluso. Non ricorre tale limitazione — e si è fuori del campo della simulazione — allorché, in presenza di due contratti riflettenti il medesimo oggetto, occorra stabilire quale dei due sia quello vero e reale.
Cass. civ. n. 320/1973
La prova per testi può essere dedotta, senza l'osservazione del limite di valore di cui all'art. 2721 c.c., da chi è stato parte dell'atto impugnato per simulazione da un terzo, sempre che non sia diretta a dimostrare la simulazione, ma a resistere all'impugnativa del terzo.