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Art. 1417 — Prova della simulazione

Art. 1417 — Prova della simulazione

La prova per testimoni [ 2721 ss. ] della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato [ 1343 ], anche se è proposta dalle parti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15510/2018

L’erede legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius”, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda.

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Cass. civ. n. 7512/2018

La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell’argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera “quaestio voluntatis”, è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 536/2018

In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall’art. 1417 c.c., l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l’azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal “de cuius”; né consente il superamento, da parte dell’erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell’atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l’azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione.

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Cass. civ. n. 14274/2017

L’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione di parte, la quale, tuttavia, non soggiace al regime di preclusioni previsto dall’art. 416 c.p.c. per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art. 1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c.

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Cass. civ. n. 7093/2017

In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un assegno circolare costituiva principio di prova scritta, ex art. 2724 c.c., perché era proveniente dalla controparte in quanto sottoscritto dalla stessa “a girata” e che, in ordine al nesso logico con il fatto, esso era integrato dal riferimento al percorso del denaro che avrebbe dovuto servire al pagamento del prezzo).

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Cass. civ. n. 6262/2017

In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta “ad substantiam”, la mancanza della controdichiarazione osta all’ammissibilità dell’interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell’atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l’interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita.

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Cass. civ. n. 5326/2017

Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

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Cass. civ. n. 1737/2013

Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all’accordo simulatorio, è terzo, legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli artt. 1415, secondo comma, e 1417 c.c., rispetto all’acquisto di un bene non personale, effettuato dall’altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall’art. 177, lett. a), c.c.

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Cass. civ. n. 15346/2010

Il legittimario pretermesso dall’eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal “de cuius” in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell’anzidetto principio, aveva escluso che potesse assumere valore dirimente, al fine di escludere la dissimulazione della donazione, l’attestazione, contenuta nell’atto pubblico di compravendita immobiliare, del pagamento del prezzo tramite assegno, consegnato “salvo buon fine”).

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Cass. civ. n. 12988/2010

Il conduttore che deduca la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo transitorio, stipulato nella vigenza della legge n. 392 del 1978, al fine di ottenere l’accertamento della destinazione abitativa ordinaria e della conseguente nullità, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392 cit., delle clausole relative al canone e alla durata, ha l’onere di dimostrare che il locatore fosse a conoscenza della effettiva destinazione dell’immobile locato: tale prova può essere fornita anche per testi o per mezzo di presunzioni ai sensi dell’art. 1411 c.c. (
recte: 1417; n.d.r.), trattandosi di fornire la prova dell’illiceità dell’accordo simulatorio.

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Cass. civ. n. 24134/2009

L’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius” siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli
probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c.; né assume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa.

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Cass. civ. n. 9012/2009

In tema simulazione di contratto di affitto di azienda, incidendo l’accordo simulatorio sulla volontà dei contraenti, colui che deduce che la simulazione è stata posta in essere in violazione di norme imperative può avvalersi di testimoni e presunzioni per provare il contratto dissimulato (nella specie, locazione di immobile ad uso commerciale), ma la prova deve attenere sia agli elementi caratterizzanti dell’uno o dell’altro tipo di contratto sia all’accordo simulatorio, di cui deve di svelare l’intento. Ne consegue che il relativo onere probatorio non può ritenersi validamente assolto unicamente in base al mero positivo riscontro di una sommatoria di dati astrattamente riconducibili ad una diversa fattispecie negoziale.

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Cass. civ. n. 19435/2008

In tema di prova della simulazione tra le parti la legge, mentre vieta (tranne determinati casi) la prova per testimoni e per presunzioni, non vieta, invece, l’interrogatorio formale che abbia per oggetto negozi per i quali non sia richiesto l’atto scritto “ad substantiam”. Infatti, le limitazioni poste – nei rapporti anzidetti – dal secondo comma dell’art 1417 cod. civ riguardano soltanto la prova testimoniale e, correlativamente (ai sensi dell’art. 2729, comma secondo, cod.civ.), quella per presunzioni e non anche il suddetto mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della controparte, attesi il carattere di piena prova legale della confessione e l’inesistenza, per questa, di una disposizione corrispondente a quella della simulazione diretta non ad accertare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, bensì a ricercare la verità reale contro quella formale risultante dall’atto scritto. Peraltro, attraverso le risposte date dall’interessato in sede di interrogatorio formale, può essere utilmente acquisita sia la prova piena che un principio di prova, nel caso in cui le risposte siano tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto.

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Cass. civ. n. 4071/2008

Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l’interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell’atto scritto.

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Cass. civ. n. 13706/2007

L’erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua causa petendi nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti.

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Cass. civ. n. 12487/2007

In tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell’articolo 1350 c.c.), la prova dell’accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell’atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. (Nella fattispecie, relativa alla simulazione dedotta dal venditore della vendita della nuda proprietà di un villino dissimulante una donazione con interposizione fittizia della acquirente in favore del donatario, il ricorrente aveva lamentato che la corte di merito avesse negato l’interrogatorio formale di compratrice e beneficiario, giacché la sua qualità di parte, per essere subentrato a titolo universale all’originario attore, deceduto in corso di causa, poteva avere rilievo soltanto con riguardo alla prova per testimoni; sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda).

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Cass. civ. n. 11771/2007

In materia di simulazione, i limiti all’ammissibilità della prova per presunzioni semplici stabiliti dall’art. 1417 c.c. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati e non della legge, derivando dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dalla loro possibilità di procurarsi la prova della simulazione attraverso le cosiddette controdichiarazioni contenenti l’intesa simulatoria. Conseguentemente, detti limiti sono sottratti al rilievo d’ufficio da parte del giudice.

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Cass. civ. n. 10240/2007

In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem menzionati dall’art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi — che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte — la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è, ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l’illiceità del negozio.

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Cass. civ. n. 1413/2006

Qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha l’onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.

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Cass. civ. n. 11017/2005

In materia di scrittura privata, benché non sia di regola ammissibile la prova per testimoni o per presunzioni dell’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, in virtù del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c., devono tuttavia ritenersi ammissibili detti mezzi di prova, nel caso in cui la domanda sia diretta a far valere l’illiceità dell’accordo simulatorio.

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Cass. civ. n. 5765/2005

Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione, previste per i contraenti dall’art. 2722 c.c. — limitazioni che trovano fondamento nella riprovazione sociale della menzogna — non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l’esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. Il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per insufficienza o erroneità logico — giuridica della motivazione.

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Cass. civ. n. 3869/2004

Il documento che può costituire principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1 c.c.), sì da consentire l’ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) di un contratto con forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. L’accertamento, circa la sussistenza e l’idoneità di un principio di prova scritta a rendere verosimile il fatto allegato, costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam la limitazione della prova testimoniale e per presunzioni, derivante dall’art. 1417 c.c., non osta all’ammissibilità dell’interrogatorio formale tra le parti, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, essendo in tal caso oggetto del mezzo di prova l’inesistenza della compravendita immobiliare; l’indagine volta a verificare se l’interrogatorio abbia provocato la confessione giudiziale della simulazione assoluta attiene al merito e, se adeguatamente e congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 6882/2003

Qualora la domanda di simulazione sia proposta da una delle parti e tenda all’accertamento del negozio dissimulato del quale non si assume l’illiceità, non è ammessa la prova testimoniale dell’accordo simulatorio, in quanto volta a provare un patto contrario, contestuale alla conclusione del contratto asseritamente simulato.

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Cass. civ. n. 471/2003

In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell’ammissibilità della prova testimoniale; ne consegue che la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione. [ Nel caso, la S.C. ha rigettato, trattandosi di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la doglianza della ricorrente secondo cui il giudice di merito, nel fare applicazione del suindicato principio con riferimento a contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo, erroneamente aveva, ai fini della prova dell’ammontare dell’importo del canone da essa dedotto come reale in luogo di quello — indicato come simulato — risultante dal contratto, negato valore probatorio a documento — da essa (sola) proveniente — recante l’attestazione di versamento in suo favore della cauzione, in ragione della ritenuta equivocità del medesimo circa la effettiva sussistenza del preteso maggior canone, atteso che la somma ivi indicata come versata ben poteva essere stata determinata in misura diversa da quanto prevede l’art. 11 legge n. 392 del 1978, e ciò indipendentemente dalla validità di detta pattuizione ].

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Cass. civ. n. 16021/2002

La domanda di simulazione, qualora sia proposta da una delle parti e tenda all’accertamento di un negozio dissimulato non illecito, incontra dei limiti in relazione alla prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi non è ammessa contro il contenuto del documento.

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Cass. civ. n. 15160/2002

La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell’atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica.

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Cass. civ. n. 12980/2002

La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell’argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata.

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Cass. civ. n. 6877/2002

Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l’art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art.. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.

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Cass. civ. n. 7134/2001

Dall’esercizio dell’azione di simulazione da parte dell’erede per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall’art. 1417 c.c., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni — anche dissimulate — per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l’uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittimità, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.

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Cass. civ. n. 6892/2001

L’art. 1417 del c.c. consente la prova della simulazione per testimoni, ancorché la domanda sia stata proposta dalle parti, quando sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato. Nella suddetta ipotesi è ammissibile, pertanto, anche la prova per presunzioni.

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Cass. civ. n. 1535/2000

Agli effetti dell’art. 1417 c.c., l’illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l’ordinamento reprime. Consegue che è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l’interesse perseguito dalle parti, cioè l’arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento.

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Cass. civ. n. 551/2000

In tema di simulazione, i limiti stabiliti dall’art. 1417 c.c. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) all’ammissibilità della prova testimoniale sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati, e non possono, pertanto, essere rilevati d’ufficio da parte del giudice.

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Cass. civ. n. 848/1999

Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l’impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l’impugnazione dell’atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso il legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto simulato per una parte una regola probatoria, e per un’altra parte una regola diversa. Il principio esposto vale, ovviamente, sia in caso di simulazione assoluta, sia nella ipotesi di atto relativamente simulato, che dissimuli un negozio nullo, poiché il bene oggetto del negozio dissimulato viene comunque interamente recuperato all’asse ereditario.

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Cass. civ. n. 351/1999

In tema di prova della simulazione, la controdichiarazione sottoscritta dai soli venditori (e destinata a documentare la simulazione del prezzo dichiarato rispetto a quello realmente versato) non può legittimamente considerarsi «dichiarazione unilaterale non destinata a persona determinata» – per la quale il secondo comma dell’art. 2704 c.c. prevede l’esonero dalle rigorose forme di accertamento di cui al primo comma – essendo, per converso, funzionalmente diretta alla controparte del negozio, con la conseguenza che la richiesta di prova testimoniale circa la data delle suddette controdichiarazioni deve ritenersi inammissibile.

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Cass. civ. n. 8690/1998

La simulazione di un contratto può risultare anche da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l’intento simulatorio sia soggettivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto simulato.

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Cass. civ. n. 8466/1998

Le limitazioni della prova testimoniale della simulazione quando la domanda sia proposta da una delle parti (artt. 1417 e 2722 c.c.) riguardano i contratti e gli atti unilaterali recettizi (art. 1414 commi primo e terzo) e non le fatture commerciali le quali costituiscono atti giuridici a contenuto partecipativo, prive, come tali, di contenuto negoziale.

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Cass. civ. n. 7500/1998

È ammissibile la prova per testi, dedotta dal terzo, per dimostrare la simulazione di un contratto stipulato per atto pubblico, perché l’efficacia probatoria privilegiata di esso è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l’intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all’effettiva intenzione delle parti, come nel caso di dichiarazione di prezzo ricevuto in cambio del bene, difforme dal vero.

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Cass. civ. n. 5519/1998

La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi succeduti a titolo universale (che, versando nella stessa condizione del de cuius, non possono legittimamente dirsi «terzi» rispetto al negozio), soggiace a tutte le limitazioni stabilite dalla legge (art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, con conseguente esclusione di quella per testi, per presunzioni, ovvero a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria, incontra, per converso, l’erede che agisca, in qualità di legittimario, perla tutela della propria quota di riserva (per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio), a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota.

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Cass. civ. n. 4410/1998

In tema di contratto simulato, la cosiddetta «controdichiarazione» costituisce atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione, e non atto richiesto ad substantiam per l’esistenza dell’accordo simulatorio, di modo che, mentre è necessario, per l’esistenza della simulazione, che l’accordo simulatorio sia coevo all’atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e — cioè — quella contro il cui interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l’atto simulato.

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Cass. civ. n. 2252/1998

Agli effetti della prova della simulazione deve essere considerata «parte» e non «terzo» chi, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di avere, quindi, interesse all’accertamento ed all’attuazione di esso per avere partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso. In questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento.

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Cass. civ. n. 11232/1997

Il contratto simulato può legittimamente configurarsi, quoad probationis, in termini di principio di prova scritta, sufficiente, come tale, a rendere ammissibile la prova testimoniale inter partes a norma degli artt. 1417 e 2724, n. 1, c.c., e può, altrettanto legittimamente, venir posto, in concorso con altri elementi di prova, a fondamento del giudizio circa la sussistenza di una vicenda negoziale di carattere simulatorio.

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Cass. civ. n. 7187/1997

Nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente. La prova dell’accordo simulatorio deve pertanto avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato inter partes, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre restano del tutto inidonee ai fini suddetti la controdichiarazione scritta proveniente dal solo interposto o la confessione da questi resa a seguito di formale interrogatorio.

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Cass. civ. n. 6933/1997

Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato per eludere la nullità delle clausole che si pongano in contrasto con le disposizioni della legge sull’equo canone relative alla durata ed al canone (nullità espressamente sancita dall’art. 79 della legge n. 392 del 1978 in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla legge in questione) realizza una fattispecie negoziale di simulazione relativa, che le parti possono, ai sensi dell’art. 1417 c.c., provare, senza limiti con testimoni, allo scopo di far valere il contratto dissimulato, in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla legge n. 392 del 1978.

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Cass. civ. n. 2836/1997

Il legittimario che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l’accertamento della simulazione e la nullità, per difetto dei requisiti di forma, di un atto dissimulato, stipulato dal de cuius — nella specie donazione dissimulata da una vendita per scrittura privata — non ha bisogno di esperire contestualmente la domanda di riduzione — necessaria invece nel caso in cui l’atto dissimulato è valido — per non soggiacere ai limiti di prova previsti dall’art. 1417 c.c., perché l’accoglimento di detta domanda di nullità comporta la declaratoria di appartenenza del relativo bene all’asse ereditario, con conseguente calcolo di esso nella determinazione della quota spettante al suddetto legittimario.

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Cass. civ. n. 697/1997

Quando la simulazione assoluta viene dedotta dalle parti, poiché queste sono in grado di procurarsi la prova scritta, non è consentito il ricorso alla prova per testi, salvo non ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 2724 c.c., né a quella per presunzioni.

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Cass. civ. n. 7666/1995

Il divieto della prova testimoniale della simulazione sancito dagli artt. 1417 e 2722 c.c. nei confronti delle parti opera anche nei confronti dell’erede che agisca per l’acquisizione al patrimonio ereditario di beni che hanno formato oggetto del negozio simulato cui ha partecipato il de cuius, in quanto l’erede si avvale di un titolo che lo pone nell’identica posizione giuridica del suo dante causa, per cui egli non è terzo rispetto al negozio simulato, ma parte a tutti gli effetti. Pertanto, l’erede non può avvalersi della prova per testi e per presunzioni, sempre che la controparte si opponga all’assunzione del mezzo istruttorio vietato, essendo stabilito il divieto ad esclusiva tutela degli interessi privati.

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Cass. civ. n. 5371/1995

La nullità delle cause del contratto locativo per uso abitativo in contrasto con le disposizioni della detta legge sull’equo canone relative alla durata ed al canone, essendo espressamente sancita dall’art. 79 della legge in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla predetta legge, configura una ipotesi di illiceità dal contratto. Ne consegue che il contratto di locazione stipulato per eludere tale nullità, con la previsione di durata a misura del canone, diverse da quelle legali, realizza una fattispecie negoziale simulata relativamente, che ai sensi dell’art. 1417 c.c., è dato alle parti contraenti di provare con testimoni per far valere il contratto dissimulato, in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla legge n. 392 del 1978.

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Cass. civ. n. 8942/1994

Al fine della prova della simulazione di una vendita fatta dal de cuius il legittimario può essere considerato terzo e come tale beneficiante delle agevolazioni probatorie previste dall’art. 1417 c.c. solo quando contestualmente all’azione di dichiarazione della simulazione proponga, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, una domanda di riduzione della donazione dissimulata diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso e non anche quando siasi limitato a chiedere l’accertamento della simulazione senza alcuna connessa domanda di reintegrazione della legittima. L’illiceità del negozio dissimulato agli effetti dell’art. 1417 c.c. non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all’intangibilità della legittima in quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto.

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Cass. civ. n. 8638/1994

In ipotesi di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, di contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, non sono applicabili né l’art. 1417 c.c. — che prevede, tra l’altro, che le parti possono far valere, senza limiti di mezzi probatori, l’illiceità del contratto dissimulato — né l’art. 1414, comma 2, stesso codice — che contempla l’efficacia del contratto dissimulato avente i requisiti di sostanza e di forma — in quanto nell’indicata ipotesi, nella quale, pur mostrando di contrattare con un soggetto, si vuole che gli effetti dell’atto si producano a favore di altri, non si hanno negozi «dissimulati», bensì contratti differenti (quello apparente e quello nascosto), sottoscritti da soggetti in tutto o in parte diversi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui il preteso interponente non può provare, né per testimoni, né attraverso la produzione di una scrittura privata non trascritta, l’acquisto di un immobile, risultante, invece, in forza di atto pubblico trascritto, di proprietà del coniuge separato dell’interponente medesimo).

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Cass. civ. n. 7878/1994

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore nell’intento di costituire una garanzia con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempienza del debitore, pur non integrando direttamente un patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa illecita che comporta l’ammissibilità della prova testimoniale anche inter partes ai sensi dell’art. 1417 c.c.

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Cass. civ. n. 7021/1994

Nell’ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell’accordo simulatorio e perciò soggetto da considerarsi parte del contratto, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, a mente dell’art. 2725 c.c. può essere dato solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell’art. 2724, n. 3, c.c., che però non ricorre nel caso in cui si alleghi che il preteso documento dell’accordo simulatorio, redatto in unico esemplare, sia stato consensualmente rilasciato, al momento della relativa formazione, nelle mani di una delle parti, essendosi in tal caso in presenza della mera impossibilità di procurarsi la prova scritta del contratto (art. 2724, n. 2, c.c.) non rilevante ai fini della deroga al divieto della prova testimoniale.

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Cass. civ. n. 13584/1991

Per il disposto dell’art. 1417 c.c. le limitazioni di prova della simulazione per i contraenti concernono la prova per testimoni e quelle per presunzioni, sempreché non si tratti di far valere l’illiceità del contratto dissimulato, nel qual caso la prova anzidetta è ammessa senza limiti, come nel caso di domanda proposta dai terzi. L’anzidetta limitazione della prova testimoniale non osta, peraltro, all’ammissibilità dell’interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale del soggetto cui è deferito, ad eccezione del caso in cui si tratti di contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam. Tale eccezione peraltro può configurarsi soltanto nella simulazione relativa, non anche nella simulazione assoluta, vertendosi in tema di prova dell’inesistenza del negozio che si assume solo apparentemente posto in essere.

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Cass. civ. n. 8325/1990

Nel caso in cui venga dedotta la nullità di un contratto preliminare di compravendita siccome dissimulante un patto commissorio, vietato a norma dell’art. 2744 c.c. la simulazione, costituisce soltanto causa petendi, cioè il fatto rivelatore del vietato patto commissorio, posto a base dell’azione di nullità del contratto, sicché il relativo accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art. 1417 c.c. quanto alla prova testimoniale, essendo volta a far valere l’illiceità ex lege del negozio dissimulato.

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Cass. civ. n. 7909/1990

L’erede che agisca non quale legittimario ai fini del recupero o della reintegrazione della quota di riserva, assumendo veste di terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius, del quale deduca la simulazione, bensì con azione di simulazione relativa al fine di acquisire alla massa ereditaria i beni ceduti (per la successiva divisione con gli altri eredi), resta vincolato alla posizione del de cuius, nei cui rapporti subentra, non solo sul terreno dell’accertamento probatorio, ma anche ad ogni altro effetto, compreso quello della prescrizione che decorre non dall’apertura della successione ma dal compimento dell’atto simulato.

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Cass. civ. n. 7861/1990

Con riguardo alla domanda diretta a far valere la simulazione relativa di una vendita immobiliare, dissimulante una donazione, asseritamente nulla per difetto di forma ovvero revocabile per ingratitudine, mentre la prova testimoniale inter partes è ammissibile per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2725 c.c. soltanto se è intesa a dimostrare la perdita incolpevole della eventuale controdichiarazione attestante l’esistenza dell’asserito contratto di donazione dissimulato, è inammissibile il deferimento sul punto del giuramento decisorio, dato che questo, essendo diretto a far dipendere la decisione della lite dalla coscienza della parte, non è un mezzo di prova documentale e non può quindi sostituire l’atto scritto richiesto ad substantiam dall’art. 1350 c.c. per ogni convenzione riguardante diritti reali immobiliari.

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Cass. civ. n. 2401/1990

In materia di simulazione il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciare argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità; non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione, nessun riferimento o collegamento logico ricorrendo, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante. Poiché il principio di prova scritta idoneo a rendere ammissibile la prova testimoniale può essere fornito anche dalle risposte date dalla parte in sede di interrogatorio formale attesa la relativa verbalizzazione e sottoscrizione, è ammissibile la prova testimoniale della simulazione tra le parti quando le dichiarazioni rese dall’interessato nell’interrogatorio siano state tali da far apparire verosimile la simulazione, e quindi di fornire un principio di prova, purché esse siano state prestate dal medesimo soggetto nei cui confronti la domanda è diretta ed al quale si oppongono, o da un suo rappresentante, restando quelle rese da un qualsiasi altro soggetto del rapporto processuale, terzo rispetto alla specifica pretesa fatta valere, prive di ogni valore probatorio.

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Cass. civ. n. 1811/1990

Con riguardo ad immobili, il cui acquisto si pretenda effettuato per interposta persona, l’accertamento del diritto di proprietà sugli immobili stessi, in favore del soggetto che assuma di essere il beneficiario effettivo del rapporto, non può prescindere dall’esistenza di una manifestazione scritta della volontà di assunzione dell’obbligo di ritrasferimento da parte dell’acquirente interposto. E tale scrittura non può essere sostituita né — ove esistente — può esserne provato il contenuto attraverso la prova per testi o per presunzioni, neppure sostenendosi l’illiceità dell’acquisto della persona interposta, sotto il profilo della frode fiscale ed invocando, perciò, la libertà di prove di cui all’art. 1417 c.c., poiché questa ultima disposizione concerne soltanto la simulazione.

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Cass. civ. n. 5550/1989

In tema di compravendita di immobile la prova della interposizione fittizia — che si ha quando la proprietà del bene viene simultaneamente intestata a persona diversa dall’effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi — è soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all’art. 1417 c.c., nel senso che l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato.

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Cass. civ. n. 2976/1989

In tema di simulazione il giudice può negare l’ammissione di una prova testimoniale diretta ad accertare un fatto al quale la parte richiedente attribuisce valore presuntivo solo se ritenga che tale valore difetti, nel senso che dal fatto oggetto della prova testimoniale non può scaturire, secondo l’
id quod plerumque accidit, la conseguenza presupposta, diversamente è tenuto ad ammettere la prova, onde porre successivamente i risultati di essa in raffronto con le altre presunzioni acquisite al processo, al fine di effettuare una valutazione globale ed unitaria di tutti gli elementi probatori, non eseguibile in base ad apprezzamenti aprioristici di elementi indizianti non ancora acquisiti e quindi ignoti nella loro reale entità.

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Cass. civ. n. 2130/1988

Con riguardo ad immobile acquistato da un coniuge, la domanda proposta dall’altro coniuge, per far valere la simulazione relativa, in relazione ad un dedotto patto di intestazione del bene ad entrambi, non può essere basata su preliminare di vendita, nel quale i due coniugi abbiano assunto congiuntamente la qualità di promissari, dato che il relativo contratto, essendo anteriore alla vendita definitiva, non è in grado di fornire la dimostrazione documentale della controdichiarazione, la quale presuppone l’accordo simulato e quindi non può precederlo.

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Cass. civ. n. 4428/1986

In tema di simulazione i limiti stabiliti dall’art. 1417 c.c. all’ammissibilità della prova per testimoni e a quella per presunzioni nei rapporti tra le parti, sono diretti a esclusiva tutela degli interessi privati, e, pertanto, possono formare oggetto di rinuncia, anche tacita, della parte interessata. Tuttavia, al fine della sussistenza di tale rinuncia, occorre che dalla condotta dell’interessato possa desumersi con assoluta certezza l’intenzione del medesimo a non opporsi all’assunzione dei mezzi istruttori vietati.

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Cass. civ. n. 4071/1986

Al fine della prova della simulazione assoluta l’atto scritto è richiesto solo ad probationem per superare il divieto della prova orale contraria al contenuto del documento, e, pertanto, tale atto può essere costituito anche da una dichiarazione unilaterale di natura confessoria sottoscritta dalla parte che abbia interesse contrario all’accertamento della simulazione, dovendosi dimostrare soltanto che le parti non hanno voluto concludere il contratto apparente, e non anche, come nel caso di simulazione relativa, che abbiano inteso concludere un contratto diverso per il quale potrebbe essere richiesta la forma scritta ad substantiam.

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Cass. civ. n. 3210/1986

La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso i terzi o i creditori. Infatti, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non trova alcun limite; invece, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi delle medesime, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l’onere di munirsi delle controdichiarazioni scritte, salvo che la prova sia diretta a fare valere l’illiceità del contratto dissimulato nel qual caso la prova per testi e per presunzioni non incontra limite neanche tra le parti.

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Cass. civ. n. 850/1986

In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam, quando l’azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione assoluta e simulazione relativa, in quanto, mentre nel caso di simulazione assoluta, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali, e, in particolare, al divieto di prova testimoniale e a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 2724 c.c., formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l’inesistenza dello stesso, invece, nel caso di simulazione relativa, venendo in considerazione l’esistenza e validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra i più rigorosi limiti stabiliti all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni dall’art. 2725 c.c., secondo cui la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem è consentita soltanto nell’ipotesi di smarrimento incolpevole del documento contemplata nell’art. 2724, n. 3 c.c.

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Cass. civ. n. 4453/1985

In caso d’interposizione fittizia del compratore nel contratto di acquisto di un immobile e di conflitto fra compratore apparente e compratore effettivo, è sufficiente, al fine di riconoscere efficacia fra le parti al contratto dissimulato, un documento ricognitivo sottoscritto dalle indicate parti in conflitto (nella specie, convenzione tra coniugi in ordine alle conseguenze del loro divorzio), restando l’accertamento del concorso del terzo partecipante alla simulazione (venditore) affidato ad altri mezzi di prova, compresa la confessione — anche stragiudiziale — del terzo stesso.

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Cass. civ. n. 4387/1985

In tema di simulazione, il divieto generale, in presenza di contratto redatto per iscritto, del ricorso alla prova per testimoni (e quindi anche a quella per presunzioni in virtù del richiamo di cui all’art. 2729, secondo comma, c.c.), opera solo nei rapporti tra le parti contraenti (e sempreché non sia dedotta l’illiceità del contratto dissimulato) e non già nei confronti dei terzi (art. 1417 c.c.). Di conseguenza, ove sia fatta valere da chi non è parte la nullità del contratto dissimulato (in quanto integrante, nella specie, un mutuo con patto commissorio), non è necessaria una controdichiarazione scritta per dimostrare l’accordo simulatorio essendo consentito al giudice del merito di utilizzare lo strumento probatorio costituito dalla prova indiziaria e presuntiva, che è d’altronde il mezzo di prova costituente la regola in materia di simulazione, data la natura della controversia.

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Cass. civ. n. 2790/1985

Nel giudizio di simulazione, il giudice può legittimamente far ricorso a presunzioni che possono essere tratte da qualsiasi fonte probatoria — non sussistendo alcun limite al potere d’indagine del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento da qualsiasi atto del processo, compreso lo stesso atto impugnato di simulazione — dalla quale siano ricavabili elementi gravi, precisi e concordanti. Non è sufficiente a dimostrare l’inesistenza della simulazione l’esecuzione del contratto simulato, esecuzione che invece può ben costituire uno dei mezzi per nascondere all’esterno l’accordo simulatorio.

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Cass. civ. n. 768/1985

La simulazione totale o parziale del contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti contro i terzi soltanto per mezzo di controdichiarazione, che deve essere anteriore o coeva all’atto e la cui data, quindi, deve essere certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.

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Cass. civ. n. 4275/1984

In tema di simulazione di atto redatto per iscritto (che una parte fa valere nei confronti dell’altra) opera, riguardo alla prova testimoniale (e perciò, in forza dell’art. 2729, comma secondo, c.c., anche rispetto a quella presuntiva), ove non sia dedotta l’illiceità del contratto dissimulato, il divieto generale posto dall’art. 2722 (salve le tassative eccezioni previste) in ordine ai patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento ed anteriori o contemporanei ad esso, poiché si tratta in tal caso di dimostrare l’esistenza di un patto, l’accordo simulatorio, contrario al contenuto dell’atto scritto e necessariamente anteriore o contemporaneo all’atto medesimo.

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Cass. civ. n. 5792/1981

A norma dell’art. 1417 c.c. fra le parti del negozio che si assume simulato, la prova delle controdichiarazioni — fra le quali rientrano i patti di cui all’art. 2722 c.c. — può essere ammessa in tutti i casi elencati dall’art. 2724 dello stesso codice.

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Cass. civ. n. 2040/1978

Il principio in base al quale la prova della simulazione può essere data anche con testimoni, e senza limitazione alcuna, qualora la domanda sia proposta dal terzo (art. 1417 c.c.), non soffre deroga per il caso di azione di simulazione di vendita immobiliare, per interposizione fittizia di persona, perché con tale azione il terzo tende a fare emergere la vera identità dell’acquirente, rendendo inefficace nei suoi confronti il contratto simulato, e non, quindi, a conseguire a suo favore un trasferimento del bene, diverso da quello effettivamente voluto dalle parti.

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Cass. civ. n. 1362/1975

L’accordo simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicché il documento che rivela l’accordo, se è anteriore, non giova se non sotto il profilo della rilevazione anticipata del proposito da attuare in futuro; e se posteriore, non può che assumere un valore meramente narrativo e confessorio dell’accaduto, perché proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato.

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Cass. civ. n. 2133/1974

In tema di prova della simulazione inter partes la legge, mentre vieta la prova per testi, tranne per determinati casi — quelli previsti dall’art. 2724 c.c. e quelli in cui, ai sensi dell’art. 1417 c.c., la prova sia diretta a far valere l’illiceità del contratto — nonché la prova per presunzioni (art. 2729, secondo comma, c.c.), non contiene invece alcuna disposizione che vieti l’interrogatorio formale che, in quanto diretto a provocare la confessione della parte cui è deferito, è sempre ammissibile, purché verta su circostanze concludenti ed influenti, non abbia per oggetto negozi per i quali sia richiesto l’atto scritto ad substantiam, e non sia in contrasto con gli atti di causa, sì da apparire dilatorio o defatigatorio. Ed anche con riguardo ai contratti relativi a trasferimenti immobiliari richiedenti quindi la forma scritta ad substantiam, deve pur sempre considerarsi ammissibile l’interrogatorio formale inteso a provocare la confessione circa la simulazione del contratto e non la sussistenza di esso.

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Cass. civ. n. 2260/1973

La limitazione in ordine al regime della prova della simulazione tra i contraenti, prevista dall’art. 1417 c.c., è operante solo allorquando, vigendo tra le parti un unico contratto, uno dei contraenti pretenda, mediante semplici presunzioni, postulare la sussistenza di un contratto dissimulato sotto la veste del contratto apparentemente concluso. Non ricorre tale limitazione — e si è fuori del campo della simulazione — allorché, in presenza di due contratti riflettenti il medesimo oggetto, occorra stabilire quale dei due sia quello vero e reale.

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Cass. civ. n. 1746/1973

Ai fini dell’indagine sulla simulazione, le risultanze dell’atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l’intrinseca verità e la sincerità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al loro reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall’art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni. Ne consegue che, qualora un creditore abbia fornito la prova di un complesso di circostanze indiziarie tali da convincere (considerate coordinatamente e nel loro insieme) che le parti in realtà non hanno voluto concludere alcun contratto, ma ne hanno voluto soltanto creare l’apparenza, tanto basta perché la simulazione assoluta debba ritenersi provata, e perciò non occorre dimostrare ulteriormente che sono simulati anche quegli atti che, come il pagamento del prezzo, costituiscono esecuzione del contratto: la prova della loro simulazione è infatti implicita in quella della simulazione del contratto stesso, provata la quale deve ritenersi che gli atti in parola altro non siano se non elementi della messa in scena con cui le parti hanno tentato di rendere credibile il loro infingimento.

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Cass. civ. n. 320/1973

La prova per testi può essere dedotta, senza l’osservazione del limite di valore di cui all’art. 2721 c.c., da chi è stato parte dell’atto impugnato per simulazione da un terzo, sempre che non sia diretta a dimostrare la simulazione, ma a resistere all’impugnativa del terzo.

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Cass. civ. n. 1677/1972

Nei rapporti interni fra le parti contraenti la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato; il che presuppone la ricorrenza dell’ipotesi di una simulazione relativa e non già assoluta.

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Cass. civ. n. 2153/1971

In tema di simulazione, la controdichiarazione è un atto di riconoscimento diretto a far constatare l’inesistenza del contratto oppure la esistenza di un contratto diverso da quello apparente ed è preordinata dalle parti a garanzia delle loro rispettive posizioni giuridiche. La sua funzione è tipicamente probatoria, perché diretta ad attestare (con dichiarazione cosiddetta rappresentativa) la realtà del rapporto negoziale in totale o parziale contrasto con quanto risulta dall’atto palese, di cui svela la difformità da quello che è stato l’effettivo volere delle parti.

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Cass. civ. n. 2762/1970

La prova della simulazione di un negozio in forma scritta, anche se tale forma non sia richiesta dalla legge ad substantiam, nei rapporti fra le parti non può essere fornita mediante testimoni o presunzioni. Peraltro, le restrizioni all’ammissione della prova per testimoni della simulazione (e quindi anche dell’ammissione delle presunzioni) tra le parti contraenti non operano qualora si delinei un interesse pubblico prevalente su quello che può avere determinato tali restrizioni, qual è l’interesse alla scoperta e alla repressione dell’illecito contenuto nella convenzione dissimulata. Ma poiché la ragione essenziale della disposizione meno rigorosa in tema di prova della simulazione tra contraenti è l’eliminazione, nell’interesse generale, degli atti fittiziamente posti in essere in frode alla legge, il contraente interessato può essere ammesso alla prova per testimoni o per presunzioni soltanto quando abbia dimostrato che l’atto impugnato costituì il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa; mentre non basta la semplice allegazione dell’intento di frodare la legge, rimanendo, in tal caso, la prova della simulazione soggetta alle normali limitazioni.

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Cass. civ. n. 2543/1970

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza alcun limite, anche tra le parti, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato o anche di una sola clausola dissimulata del contratto.

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Cass. civ. n. 3999/1969

La prova della simulazione non deve necessariamente preesistere al processo, ma può essere acquisita attraverso gli atti dello stesso processo. Attraverso le risposte date dall’interessato in sede di interrogatorio, può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, se in riguardo ad essa si ha confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono soltanto tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto.

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