Cass. pen. n. 18110 del 24 aprile 2018

Testo massima n. 1


Il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), atteso che costituisce attività investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonché quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione.

Testo massima n. 2


L'esimente configurata dall'art. 384 cod. pen. va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell'antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384; ne consegue che l'esimente è applicabile soltanto a chi compie materialmente l'azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile.

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