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Art. 378 — Favoreggiamento personale

Art. 378 — Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [ la pena di morte o ] l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [ 110 ], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [ 307 ], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [ 88, 97, 98 ] o risulta che non ha commesso il delitto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24753/2015

In tema di favoreggiamento personale, sussiste l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all’associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto dell’apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione.

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Cass. pen. n. 24535/2015

Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell’indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all’interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell’individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata).

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Cass. pen. n. 9989/2015

La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione affermativa della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento con riferimento a condotta consistita nell’aver contribuito alla realizzazione di un bunker in favore di un soggetto latitante investito di un ruolo apicale all’interno di un sodalizio di tipo mafioso).

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Cass. pen. n. 53593/2014

In tema di favoreggiamento, l’aiuto prestato al favorito per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche dell’autorità può manifestarsi con modi e mezzi diversi, purché oggettivamente idonei al raggiungimento dello scopo, mentre non assume alcun rilievo l’eventuale accertamento che la persona aiutata abbia o meno commesso il fatto, né occorre che l’agente sappia quando e come tale reato sia stato commesso, quale titolo criminoso concreti e quali saranno le relative conseguenze. (Fattispecie in cui l’imputato aveva fornito ospitalità ad un soggetto di cui gli era nota la condizione di ricercato in un luogo lontano dal centro abitato).

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Cass. pen. n. 52118/2014

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l’esistenza di altre e diverse possibilità di difesa.

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Cass. pen. n. 45444/2014

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale ovvero un procedimento disciplinare a proprio carico.

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Cass. pen. n. 30873/2014

È ammissibile la configurabilità della ipotesi di favoreggiamento reale con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, quale è la partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, produttiva di beni e proventi illeciti rispetto ai quali l’agente – che non partecipi all’associazione o concorra esternamente con essa – con la sua condotta può aiutare il partecipe ad assicurare il prodotto o il profitto.

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Cass. pen. n. 35327/2013

Integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, acquisita illegalmente la notizia dell’emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendogli di sottrarsi all’esecuzione di questa ed alle successive ricerche dell’autorità. (Fattispecie in cui il difensore aveva appreso la notizia da un carabiniere con il quale intercorrevano legami di amicizia e di favori reciproci).

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Cass. pen. n. 33243/2013

Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie in cui il reo è stato ritenuto partecipe dell’associazione mafiosa per avere manifestato e concretamente prestato costante disponibilità a fornire notizie sugli interventi di polizia).

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Cass. pen. n. 23324/2013

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazione sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva escluso il danno all’onore, per essere l’imputato già gravato di un precedente specifico, il danno alla libertà, per non essere stata fornita alcuna allegazione specifica circa il pericolo di una grave compromissione della situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 d.p.r. n. 309 del 1990).

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Cass. pen. n. 16391/2013

Integra il delitto di favoreggiamento personale la pressione effettuata su un terzo per indurlo a non presentare una denuncia di reato alle competenti autorità. (Fattispecie relativa al tentativo di un sacerdote di dissuadere una sua parrocchiana dallo sporgere denuncia per una violenza sessuale subita dalla figlia minorenne).

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Cass. pen. n. 16246/2013

È configurabile il reato di favoreggiamento personale nel caso di aiuto consapevolmente fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto, purché esse siano chiaramente immaginabili dall’agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza. (Fattispecie in cui l’imputato, esercente la professione di veterinario, aveva prestato soccorso presso il suo studio ad un amico raggiunto da colpi di arma da fuoco).

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Cass. pen. n. 15923/2013

Non integra il delitto di favoreggiamento personale la mera omissione di denuncia di reato, ancorché obbligatoria. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di condanna per favoreggiamento, con rinvio al giudice di merito per accertare l’eventuale sussistenza del delitto di omessa denuncia di reato, nel caso dell’appartenente alla polizia di stato che, dopo aver subito il furto, regolarmente denunciato, della propria autovettura, aveva, invece, omesso di denunciare una richiesta estorsiva avanzatagli per la restituzione dell’auto medesima).

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Cass. pen. n. 10167/2013

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta di chi, a seguito di un colloquio in carcere con una persona sottoposta a misura custodiale, si renda disponibile a consegnare fuori dell’istituto penitenziario una serie di messaggi scritti contenenti istruzioni finalizzate ad inquinare le dichiarazioni dei testi d’accusa, con indicazioni ai complici per lo svolgimento di attività inerenti alla consegna di armi.

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Cass. pen. n. 49477/2012

Non è ammessa in sede esecutiva la revoca della confisca ancorchè erroneamente disposta con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per mancata opposizione, ostandovi la formazione del giudicato.

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Cass. pen. n. 24035/2011

Per la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte nella consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell’autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche.

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Cass. pen. n. 18082/2011

È configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di favoreggiamento personale nella condotta di colui che accusi falsamente taluno di aver commesso un reato al fine di sviare le indagini dal vero autore dello stesso.

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Cass. pen. n. 6199/2011

In tema di favoreggiamento personale, sussiste la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991), qualora la condotta sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un’associazione di tipo mafioso, in quanto l’aiuto fornito al capo si concretizzi nell’agevolazione per dirigere da latitante l’associazione, così concretizzandosi un aiuto all’associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l’intenzione dell’agente di favorire anche l’associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia. (Fattispecie relativa all’agevolazione, protrattasi per rilevanti periodi di tempo, di esponenti di spicco di “Cosa Nostra”attraverso l’ospitalità presso vari immobili di pertinenza dei favoreggiatori).

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Cass. pen. n. 5330/2011

È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale nell’ipotesi in cui taluno si adoperi per procurare alla persona indagata la prova dell’estraneità al delitto ascrittole, inducendo un terzo a testimoniare il falso, senza riuscire nell’intento per il rifiuto oppostogli dal soggetto richiesto.

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Cass. pen. n. 41722/2010

Non è configurabile il concorso nel delitto di favoreggiamento da parte del soggetto favorito che abbia istigato la condotta posta in essere dagli autori materiali del reato.

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Cass. pen. n. 20813/2010

Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la notizia dell’emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendo così la sua latitanza, atteso che non esorbita dalla funzione del difensore partecipare al proprio assistito quanto possa aiutarlo a mantenere la propria libertà personale. (Fattispecie in cui il difensore aveva casualmente captato l’informazione, intravedendola sullo schermo di un computer della Procura, che un addetto stava adoperando per compilare un certificato da lui richiesto).

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Cass. pen. n. 11473/2010

Integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta dell’agente di polizia giudiziaria che agevoli l’autore di un reato a sottrarsi alle ricerche “post delictum”e ne ritardi la cattura, omettendo di riferire immediatamente ai suoi diretti superiori, ovvero all’autorità giudiziaria, il luogo di rifugio del ricercato. (Fattispecie in cui l’imputato aveva tenuto dei contatti con la convivente del ricercato, che era rimasto ferito in occasione della commissione del reato, consigliandole di farlo ricoverare in ospedale, ove in seguito era stato sottoposto a fermo).

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Cass. pen. n. 294/2008

In tema di favoreggiamento personale aggravato dalla circostanza di cui all’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un’associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell’importanza di questi all’interno dell’associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell’aggravante, dovendosi distinguere l’aiuto prestato alla persona da quello prestato all’associazione e potendosi ravvisare l’aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all’agevolazione dell’attività posta in essere dall’organizzazione criminale.

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Cass. pen. n. 38516/2007

È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale nella condotta del difensore di un imputato che, nel corso delle indagini preliminari, abbia proposto, senza esito, al teste di modificare la versione dei fatti già resa alla polizia giudiziaria, onde consentirgli di presentare all’A.G. un’istanza per la sua nuova audizione. *

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Cass. pen. n. 35266/2007

La circostanza aggravante di cui all’art. 378, comma secondo, c.p. ha natura oggettiva, poiché attiene alla maggiore entità del danno subito dall’amministrazione della giustizia per effetto della lesione dell’interesse alla repressione del reato di cui all’art. 416 bis c.p. (oggetto del favoreggiamento), considerato di particolare gravità; conseguentemente, essa sussiste per il solo fatto che il soggetto « favorito» abbia fatto parte dell’organizzazione criminosa di stampo mafioso, non occorrendo la prova che l’attività di favoreggiamento sia diretta ad agevolare l’attività del sodalizio. (La S.C. ha anche evidenziato la differenza sussistente con la circostanza aggravante di cui all’art. 7, comma primo, u.p., L. n. 203 del 1991, che ha natura soggettiva, fondandola sulla maggiore pericolosità sociale dimostrata dall’agente attraverso l’intento di perseguire il vantaggio dell’associazione mafiosa, che necessita, pertanto, di specifica prova).

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Cass. pen. n. 28639/2007

È configurabile il reato di favoreggiamento personale anche nel caso di aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi ad investigazioni che non siano ancora in atto.

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Cass. pen. n. 21832/2007

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell’esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l’onore, avendo già al momento dei fatti l’imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 del citato D.P.R.).

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Cass. pen. n. 44898/2005

Il concorso formale tra il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e quello di procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p.), è ammissibile solo quando il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo. (In motivazione la Corte osserva che il delitto di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un soggetto diverso, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l’agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena viene integrata da qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di consentirle di sottrarsi all’esecuzione della pena inflitta).

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Cass. pen. n. 26910/2005

Non configura il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che, chiamato ad assistere un latitante, si limiti a fare la diagnosi della malattia e a indicare la relativa terapia, senza porre in essere condotte «aggiuntive» di altra natura, che travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell’autorità. (Nella specie, la Corte ha escluso che la mancata registrazione in atti privati o in atti pubblici della visita effettuata da parte del medico costituisca condotta «aggiuntiva» quindi rilevante ai fini del reato di favoreggiamento, in quanto, da un lato, non risulta violato l’obbligo del referto — nel caso non richiesto —, dall’altro l’omissione può, al limite, dare luogo ad una mera irregolarità amministrativa, che prescinde dalla qualità del soggetto cui l’assistenza è stata prestata).
Non può dar luogo alla configurabilità del reato di favoreggiamento personale la condotta del sanitario il quale, ancorché operante in una struttura pubblica, si limiti a prestare assistenza medica ad un latitante che ne abbia necessità, sempre che detta assistenza non esorbiti dai limiti della diagnosi e della terapia, con condotte «aggiuntive» (fra le quali non può annoverarsi la semplice mancata registrazione della visita) soggettivamente ed oggettivamente finalizzate a far sì che il soggetto assistito eluda le investigazioni dell’autorità e si sottragga alle ricerche della medesima.

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Cass. pen. n. 112/2005

In tema di rapporti tra partecipazione ad associazione per delinquere e favoreggiamento personale, premesso che non può escludersi, in linea di principio, la possibilità di concorso fra le due fattispecie criminose, deve ritenersi che le stesse si differenzino tra loro in quanto nella partecipazione ad associazione per delinquere il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività dello stesso o a perseguire coloro che vi partecipano, mentre nel favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi responsabile di un reato (rientrante o meno che questo sia nel programma criminoso dell’associazione), ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa.

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Cass. pen. n. 38236/2004

Ai fini della configurabilità dei reati di favoreggiamento personale e reale (artt. 378 e 379 c.p.) occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l’agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla condotta tenuta da un imprenditore il quale, pur avendo assunto, secondo l’accusa, un ruolo di cerniera tra la criminalità organizzata locale e le imprese disposte a venire a patti con la medesima, aveva tuttavia agito essenzialmente al fine di assicurare la tranquillità delle imprese che a lui facevano capo).
Tanto il favoreggiamento personale quanto quello reale, presuppongono l’avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito e, pertanto, qualora trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo mafioso) occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa.

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Cass. pen. n. 31436/2004

In tema di favoreggiamento personale, l’aiuto richiesto per la configurazione del reato riguarda ogni condotta, anche omissiva come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie avente ad oggetto il risultato di consentire all’autore di un delitto di eludere le investigazioni dell’autorità. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che abbia rilievo, ai fini della configurabilità del reato, il mancato previo ammonimento da parte della polizia giudiziaria al dichiarante dell’obbligo di dire la verità).

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Cass. pen. n. 4927/2004

Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale.

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Cass. pen. n. 1252/2004

Nel caso che il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta contraria ai doveri del suo ufficio, dietro consegna o promessa di denaro od altra utilità, e con tale condotta aiuti taluno, dopo che fu commesso un delitto punito con sanzione detentiva, ad eludere le investigazioni o le ricerche dell’autorità, si determina un concorso tra il reato di corruzione propria e quello di favoreggiamento personale, posto che le rispettive fattispecie incriminatrici tutelano beni diversi, quali sono l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione per un verso, e il buon funzionamento dell’attività giudiziaria per l’altro.

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Cass. pen. n. 709/2004

La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione — quale che sia — del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano fondato la prova del suddetto delitto sui continui contatti tra l’imputato ed un latitante, senza un adeguato esame dei singoli episodi necessario per evidenziare la natura e l’entità dell’aiuto fornito diretto ad ostacolare ed intralciare le investigazioni in atto).

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Cass. pen. n. 44753/2003

In tema di favoreggiamento personale, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito l’appartenente a un’associazione mafiosa (situazione che di per sé configura la diversa aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 378 c.p.), essendo invece necessario l’accertamento dell’oggettiva funzionalità della condotta all’agevolazione dell’attività posta in essere dal sodalizio criminoso. (Fattispecie concernente la messa a disposizione di alcuni appartamenti, motivata da ragioni affettive, in favore di un latitante, appartenente ad associazione di tipo mafioso).

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Cass. pen. n. 44737/2003

Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma.

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Cass. pen. n. 40375/2003

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto l’aiuto non solo è prestato ad uno o piú partecipi mentre l’associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione da parte del giudice di appello dell’ipotesi di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa anzichè di favoreggiamento, come originariamente contestato — in riferimento alle condotte di alcuni agenti della polizia di Stato che, oltre ad aver ricevuto denaro in cambio della trasmissione di notizie riservate e dell’omissione di atti del loro ufficio, avevano aiutato i membri di due clan mafiosi, alcuni in stato di latitanza, ad eludere le investigazioni dell’autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, informandoli delle specifiche operazioni di polizia svolte nei confronti degli affiliati alle organizzazioni).

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Cass. pen. n. 37384/2003

Integra il reato di favoreggiamento nella condotta di un ufficiale della Guardia di Finanza che su richiesta di un politico disponga il trasferimento di un ufficiale della polizia giudiziaria che sta conducendo indagini di vasta portata in materia di fatturazione per operazioni inesistenti (reato presupposto) e ciò allo scopo di intralciare le indagini in corso nei confronti di un industriale e di evidenziare le protezioni che l’industriale poteva vantare. Il reato presupposto è configurato dalle indagini in materia di fatturazioni per operazioni inesistenti. (La Corte ha tra l’altro affermato che il delitto di favoreggiamento si realizza nel momento in cui viene posta in essere la condotta, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo, trattandosi di reato di pericolo).

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Cass. pen. n. 25715/2003

Il rifiuto dell’acquirente di sostanza stupefacente di rivelare il nome del fornitore non è assimilabile a dichiarazione indiziante relativa a una sua condotta pregressa, ma costituisce esso stesso il reato di favoreggiamento personale, con la conseguente utilizzabilità del verbale dal quale il rifiuto stesso risulti.

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Cass. pen. n. 22523/2003

Il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un’azione di per sè idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto, mentre si ha il tentativo solo allorché l’azione tipica non si compie per ragioni indipendenti dalla volontà dell’autore. Ne consegue che si ha favoreggiamento consumato, e non solo tentato, nel caso in cui un soggetto assicura ad un latitante la disponibilità di un villino come rifugio per sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine, in quanto tale disponibilità è di per sè idonea al fine perseguito, indipendentemente dal fatto che il rifugio venga effettivamente utilizzato, mentre si avrebbe tentativo solo se la stessa messa a disposizione del villino fosse impedita per ragioni indipendenti dalla volontà del favoreggiatore.

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Cass. pen. n. 18103/2003

È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale — il cui iter esecutivo è frazionabile — quando si pongono in essere atti preparatori ma l’azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni a sottrarsi alle ricerche della autorità non sia portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell’agente. (In applicazione del principio, la Corte ha rinviato al giudice di merito la valutazione circa la esatta configurazione giuridica, in termini di atti preparatori non perseguibili, tentativo o reato consumato del “darsi da fare” nel cercare una casa che possa fungere da rifugio ad un latitante).

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Cass. pen. n. 15756/2003

L’esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell’ordinamento del reato di cui all’art. 378 comma 2 c.p. (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l’elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, né del reato di cui all’art. 418 c.p. che incrimina solo l’assistenza agli associati, né, infine, dalla previsione di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo.

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Cass. pen. n. 59/2003

Non è configurabile il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) allorché sia accertata l’insussistenza obiettiva del reato presupposto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto insussistenti gli estremi del reato di cui all’art. 378 c.p. in quanto l’imputato favorito era stato assolto dall’imputazione di appropriazione indebita per insussistenza del fatto).

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Cass. pen. n. 35607/2002

In tema di favoreggiamento personale, non è applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma primo, c.p. quando l’attività favoreggiatrice (nella specie consistita nella falsa dichiarazione, resa ai carabinieri, di non avere assistito a una sparatoria) sia stata determinata dal semplice timore di coinvolgimento nella vicenda criminosa.

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Cass. pen. n. 21624/2002

Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico il quale acconsenta a prestare un intervento chirurgico ad un ricercato, quando all’attività professionale non sia seguita un’ulteriore condotta in favore del latitante per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche.

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Cass. pen. n. 10778/2002

Sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell’attività delittuosa, dovendosi escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un posterius rispetto alla commissione del reato. (Fattispecie in cui i correi erano intervenuti solo nella fase di riscossione della somma frutto dell’estorsione).

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Cass. pen. n. 33450/2001

L’ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, in forza dell’espressa clausola «fuori dei casi di concorso» contenuta nell’art. 378 c.p., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto né oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, né soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all’esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all’autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere. (Nella specie, successivamente alla consumazione di un omicidio da parte di persone affiliate ad associazione criminale, c’era stato un intervento, con esse preventivamente concordato per il caso di necessità, di altro appartenente all’associazione — impegnato frattanto nella possibile perpetrazione di omicidio «alternativo» a quello dei sodali, qualora quest’ultimo non fosse andato a buon fine — allo scopo di consentire a questi ultimi la fuga con la propria vettura. La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che nel fatto della persona intervenuta successivamente alla commissione dell’omicidio aveva ravvisato un’ipotesi di concorso morale e non di favoreggiamento).

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Cass. pen. n. 31657/2001

Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta permanente omissiva del medico, il quale, pedinato dalle forze di polizia, pone in essere accorgimenti vari allo scopo di non completare il tragitto verso la abitazione del latitante ove era diretto, atteso che tali comportamenti non assumono rilievo sotto il profilo penale non incombendo sul medico l’obbligo giuridico di impedire che si crei un intralcio alle attività di polizia, dal quale solamente potrebbe derivare la configurabilità del reato mediante omissione.

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Cass. pen. n. 27656/2001

In tema di favoreggiamento personale, poiché l’art. 4 dell’Accordo tra Stato e Chiesa cattolica, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, prevede che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire a magistrati e ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero, non è punibile il sacerdote cattolico che, avendo così appreso notizie su persona che abbia svolto un ruolo nella protezione di un latitante, fornisca all’autorità giudiziaria informazioni incomplete, senza che sia consentito distinguere tra la semplice reticenza e le dichiarazioni non veritiere.

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Cass. pen. n. 7913/2000

Non è configurabile il reato di favoreggiamento personale a carico del difensore il quale, avendo acquisito in modo lecito notizie interessanti la posizione processuale del proprio assistito, gliele riveli, prospettandogli nel contempo il pericolo che sulla base di esse possa essere adottata, nei di lui confronti, una misura coercitiva. Una tale condotta, infatti, a differenza di quella che fosse caratterizzata dall’originaria illegalità dell’apprensione delle medesime notizie, non realizza una forma di “solidarietà anomala” fra difensore e assistito, ma rientra nel legittimo esercizio del mandato fiduciario al quale il difensore deve doverosamente adempiere, pur nell’osservanza, al pari di chiunque altro, della legge penale.

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Cass. pen. n. 7270/2000

Il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell’agente sia diretto a sviare l’attività investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a turbare l’attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attività investigativa non è solo quella volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all’acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonché quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della verità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l’astratta configurabilità del tentativo di favoreggiamento nel fatto del difensore che abbia chiesto — senza ottenerla — una falsa documentazione da produrre dinanzi al giudice del riesame, escludendo tuttavia in concreto il reato per la non univocità degli atti, posto che la richiesta di formazione di un falso documento non dimostra in maniera univoca l’istruzione di utilizzare il suddetto documento nel procedimento penale).

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Cass. pen. n. 6235/2000

Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale, è sufficiente che sia stata posta in essere un’azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l’effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche, e nessun rilievo assume l’ininfluenza concreta del comportamento dell’agente sull’esito delle indagini. Ne consegue che il delitto è configurabile anche quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti, né il delitto è escluso dall’eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell’autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nell’ipotesi in cui il detenuto, curato per le lesioni riportate a causa di aggressione subita da parte di altri detenuti, fornisce sull’accaduto una versione falsa per aiutare i suoi aggressori).

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Cass. pen. n. 2936/2000

Il reato di favoreggiamento personale ha natura di reato di pericolo e può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, purché idonea a intralciare le investigazioni della autorità, non occorrendo che l’intento sia perseguito, dalla clandestinità. (Nella specie, è stata ritenuta la configurabilità del suddetto reato in un’attività intesa a favorire gli incontri e i rapporti di un ricercato con i propri congiunti, così da evitargli il rischio di uscire, anche temporaneamente, dalla clandestinità).

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Cass. pen. n. 14222/1999

L’oggettività giuridica del favoreggiamento personale va in linea generale ravvisata nella tutela dell’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni o delle ricerche, in atto o possibili dopo la commissione di un reato, ovvero nella protezione delle attività proprie della polizia giudiziaria, giustificata dalla immediatezza del suo intervento. La formulazione della norma peraltro non esclude che nella sfera di protezione rientri anche l’attività di istruzione dibattimentale. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che nella specie il reato di favoreggiamento personale non fosse assorbito in quello di falsa testimonianza, in quanto la deposizione del falso teste era concepita per rafforzare, rendendola più credibile, un’attività consapevole di produzione nel giudizio penale di un insieme coordinato di documenti falsi finalizzati a consentire all’imputato di sottrarsi all’accertamento della sua responsabilità, sicché l’interesse di impedire il turbamento del contesto formale del modello investigativo doveva ritenersi autonomo e non assorbito in quello, diverso, di garantire la genuinità della prova testimoniale).

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Cass. pen. n. 10743/1999

Quando una persona, che non sia concorrente nel reato di furto, sottrae al controllo dell’autorità la cosa oggetto del delitto, al fine di verificare se ricorra l’ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell’agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l’ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell’autorità.

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Cass. pen. n. 8786/1999

Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche dell’autorità; occorre, cioè, che l’agente abbia volontariamente posto in essere una condotta che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche.

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Cass. pen. n. 6614/1999

Il reato di favoreggiamento personale può realizzarsi attraverso qualunque comportamento, coscientemente assunto, in forza del quale le investigazioni e le ricerche vengano intralciate. (È stata, nella specie, ritenuta idonea a realizzare il reato la condotta diretta a procurare a un latitante un appartamento il cui contratto di locazione sia intestato a terzi e un telefono cellulare la cui utenza, sia, pure, intestata ad altri).

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Cass. pen. n. 4062/1999

Il reato di favoreggiamento personale è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene realizzata la condotta di ausilio. Trattandosi di reato di pericolo non è richiesto che la condotta consegua l’obiettivo voluto: essa deve tuttavia consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione — quale che sia — del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. La frazionabilità dell’iter esecutivo consente di ammettere la configurabilità del tentativo.

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Cass. pen. n. 1472/1999

Il difensore che assuma formalmente l’incarico a favore di un assistito, ma in realtà su impulso e mandato sostanziale di altri soggetti, che provvedono materialmente al compenso, al solo scopo di venire a conoscenza delle dichiarazioni del suo assistito e di poterle riferire a quelli, e che poi così faccia, pone in essere una condotta diretta ad aiutare detti soggetti a eludere le investigazioni dell’autorità, integrante il reato di favoreggiamento personale, di cui all’art. 378 c.p.

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Cass. pen. n. 773/1999

La previsione dell’art. 378 c.p. comprende ogni atteggiamento, anche negativo, idoneo ad eludere o fuorviare le investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di polizia. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esimato dalla polizia giudiziaria, neghi la conoscenza di fatti a lui noti. Né il delitto è escluso dalla eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell’autorità inquirente. La ricerca della verità in ordine all’accertamento dei reati ha infatti bisogno di una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. Per la configurabilità del delitto di cui all’art. 378 c.p., inoltre, non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l’intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, giacché il reato è ipotizzabile anche quando l’autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dichiarato alla polizia giudiziaria, contrariamente al vero, di non aver visto da oltre quattro mesi l’autore di un omicidio).

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Cass. pen. n. 1325/1998

La differenza tra concorso nel reato e favoreggiamento va individuata con riferimento all’elemento psicologico, dimodoché é ravvisabile il concorso nel reato presupposto se l’agente non si limiti ad aiutare taluno a eludere le investigazioni dell’autorità ma partecipi con animus socii all’attività concorsuale del reato, adoperandosi in funzione essenziale, o comunque apprezzabile, in rapporto di causalità con l’evento. La distinzione opera anche riguardo a reati di natura permanente senza che tale natura del reato debba necessariamente comportare il concorso nel delitto. (Fattispecie in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione nella quale la Corte ha giudicato corretto l’operato del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del reato di favoreggiamento con riferimento al predetto reato permanente).

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Cass. pen. n. 539/1998

Il delitto di favoreggiamento personale consiste nel turbamento della funzione giudiziaria e non richiede che le investigazioni dell’autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell’agente abbia l’attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole a eludere le investigazioni in corso, per effetto anche di un mero sviamento di queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti. Il reato di cui all’art. 378 c.p. è reato di pericolo, e, in quanto tale, rimane integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure in astratto, a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull’esito delle indagini. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti; né il delitto è escluso dall’eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell’autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo.

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Cass. pen. n. 9879/1997

In relazione alle differenze tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 378 e 418 c.p., poiché il reato associativo si deve ritenere commesso quando abbia avuto inizio la condotta che ne costituisce l’essenza, indipendentemente dal suo perdurare nel tempo, il reato di favoreggiamento personale, ove ne ricorrano gli estremi, può configurarsi indipendentemente dalla cessazione della permanenza. L’art. 418 c.p., invece, trova applicazione quando sia stata posta in essere la condotta da esso prevista (fornitura di rifugio o di vitto agli associati) e questa non abbia contribuito però agli effetti previsti dall’art. 378 c.p. né sia stata diretta al perseguimento di tali effetti.

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Cass. pen. n. 2218/1997

Ai fini della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, secondo quanto previsto dall’art. 270 c.p.p. non può parlarsi di «procedimento diverso» quando le indagini riguardino condotte di favoreggiamento strettamente connesse al procedimento principale, indipendentemente dalla formale contestazione dell’aggravante del nesso teleologico. Nell’affermare tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte per un reato contro la personalità dello Stato (nel caso di specie quelle sulla strage di piazza Fontana) nei confronti di un soggetto non indagato né per la strage né per altri reati essendo emersi chiari elementi di responsabilità per il reato di favoreggiamento aggravato dalla finalità di terrorismo in relazione ad una sistematica attività di collegamento tra gli indagati latitanti e i possibili inquisiti al fine di concertare una comune strategia per contrastare gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.
L’attività di favoreggiamento di indagati per reati eversivi può essere aggravata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con L. 6 febbraio 1980 n. 15, indipendentemente dal tempo trascorso dai fatti. Infatti un’attività sistematicamente rivolta a salvaguardare dagli accertamenti dell’autorità giudiziaria un’intera struttura eversiva e il complesso dei collegamenti (anche istituzionali, sia pure in un contesto criminale) che ad essa facevano riferimento equivale a favorirne in qualche misura la stessa sopravvivenza. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante del fine eversivo per le condotte di favoreggiamento poste in essere per gli indagati per la strage di piazza Fontana).

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Cass. pen. n. 7110/1997

L’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito un appartenente ad un’associazione mafiosa, essendo all’uopo necessario che sia accertato la oggettiva finalizzazione dell’azione all’agevolazione dalla consorteria mafiosa. Non basta, quindi, il solo fatto che il soggetto favorito faccia parte del sodalizio criminoso (tale circostanza configura la diversa aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p.), ma occorre un quid pluris, e cioè che l’azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo, ad agevolare l’attività posta in essere dal detto sodalizio.

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Cass. pen. n. 3861/1997

Il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un altro soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l’agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all’esecuzione della pena inflitta. (Fattispecie relativa ad ospitalità, presso la propria abitazione, prestata a condannato per delitto ammesso al regime di semilibertà, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto l’ipotizzailità del concorso formale tra le due figure criminose e, conseguentemente, ha risolto il conflitto di competenza in favore del giudice competente per la più grave violazione, a norma dell’art. 16 c.p.p.).

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Cass. pen. n. 5991/1997

In materia di favoreggiamento aggravato dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un’associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente della importanza di questi all’interno dell’associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203 dovendosi distinguere l’aiuto prestato alla persona da quello prestato all’associazione e potendosi ravvisare l’aggravante solo nel secondo caso.

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Cass. pen. n. 4243/1997

L’aiuto prestato «in corso d’opera» rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato, e non del favoreggiamento, purché vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata «fattispecie». (Nella specie l’imputata nascondeva la sostanza stupefacente nel reggiseno, quando è stata sorpresa nell’autovettura condotta dal complice).

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Cass. pen. n. 2730/1997

L’aggravante di cui all’art. 7 comma primo del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (secondo cui per i delitti puniti con pena diversa dall’ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività di associazione di stampo mafioso, la pena è aumentata da un terzo alla metà) è pienamente compatibile con quella sancita in tema di favoreggiamento personale dall’art. 378 comma secondo c.p., consistente nella riferibilità del favoreggiamento al commesso delitto ex art. 416 bis c.p. Le suddette circostanze invero richiedono diversità di condotta e sono dirette ad operare su distinti ambiti di complementarietà e non di reciproca esclusione.

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Cass. pen. n. 2100/1997

Il delitto di concorso nel reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e quello di favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare l’attività dell’associazione stessa, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, sono ontologicamente incompatibili sia per l’espressa riserva contenuta nell’art. 378 c.p. («fuori dei casi di concorso»), che rende il delitto di favoreggiamento non contestabile a chi è responsabile del (presupposto) reato associativo, sia perché l’attività prevista dalla indicata aggravante coincide con l’attività del concorrente diretta ad avvantaggiare l’associazione. Di conseguenza, quando la contestazione concerne l’aiuto prestato al partecipe all’associazione di stampo mafioso e in capo all’agente non sia riscontrabile una qualsiasi altra forma di collegamento con l’associazione, non è consentito ipotizzare (anche) il concorso nel reato associativo ma dovrà essere contestato il solo delitto di favoreggiamento. (Fattispecie relativa a reati commessi da pubblici ufficiali: secondo la Cassazione, se viene ipotizzato un solo episodio di favoreggiamento deve contestarsi il solo reato di favoreggiamento aggravato; viceversa, sarà configurabile quanto meno il concorso in reato associativo, in esso assorbito quello di favoreggiamento aggravato).

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Cass. pen. n. 262/1997

In tema di favoreggiamento non è configurabile l’esimente di cui all’art. 378 c.p. (autofavoreggiamento) allorché il giudice di merito accerti, con motivazione congrua e convincente, che l’imputato — ben conscio delle circostanze del fatto e delle sue implicazioni sul piano penale — abbia agito al fine esclusivo di favorire il terzo responsabile del reato.

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Cass. pen. n. 10851/1996

Il reato di favoreggiamento personale è di pura condotta, la quale, tuttavia, per costituire «aiuto» alla elusione delle investigazioni dell’autorità, deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere consapevolmente diretta ad inserirsi nell’ambito operativo di detta autorità, pur non essendo poi necessario che quest’ultima sia effettivamente fuorviata. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che costituisse favoreggiamento il semplice fatto che taluno avesse dato avviso ad un soggetto sottoposto a indagini per il reato di concussione dell’avvenuta effettuazione di una perquisizione in uno studio professionale, non essendo risultato che, a seguito di tale informazione, l’indagato avesse poi compiuto alcuna attività di ostacolo alle indagini, né che questo fosse stato lo scopo perseguito dall’informatore.

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Cass. pen. n. 8656/1996

Il reato di favoreggiamento personale è reato di pericolo, per cui, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sia stata posta in essere un’azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l’effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche. Detto reato, a prescindere dal mancato raggiungimento degli effetti voluti, può essere perpetrato nella forma del tentativo, allorché, per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, l’atto compiuto, pur mirando a portare aiuto, non l’abbia realizzato.

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Cass. pen. n. 8635/1996

Il reato di rivelazione di segreto professionale previsto dall’art. 622 c.p., nel caso in cui la rivelazione del segreto sia compiuta al fine di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità a suo carico, coesiste con il reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. – nella specie del concorso formale di reati – data la diversa oggettività dei due reati ed attesa la strumentalità della rivelazione del segreto rispetto al favoreggiamento.

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Cass. pen. n. 2080/1996

Non sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante di cui all’art. 378, comma secondo, c.p., e quella prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Infatti, nel primo caso è sufficiente che il favoreggiamento sia stato compiuto in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso, vale a dire per il solo fatto che il soggetto «favorito» abbia fatto parte dell’organizzazione criminosa, mentre nella seconda ipotesi occorre che l’azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo ad agevolare l’attività posta in essere dal sodalizio.

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Cass. pen. n. 4358/1996

Commettere il reato di favoreggiamento e quello di elusione di pena per proteggere la latitanza di un dirigente di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, proprio in quanto tale, ha diretta influenza sull’esistenza dell’organismo criminale, che, privato di uno dei capi, viene a subire una crisi funzionale. Ne consegue che correttamente viene ritenuta, in una condotta del genere, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991.

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Cass. pen. n. 5528/1996

Il comma 2 dell’art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) non integra una figura autonoma di reato rispetto a quella di cui al comma 1 dello stesso articolo. Ciò in quanto, poiché gli elementi costitutivi essenziali delle due ipotesi criminose sono identici (condotta, evento ed elemento soggettivo), la previsione del comma 2 costituisce solo una forma circostanziata più grave di favoreggiamento, così come la previsione del successivo comma 3 dello stesso articolo integra una forma circostanziata più attenuata di favoreggiamento. In sostanza, le «varianti» configurate nei commi 2 e 3 dell’art. 378 c.p. costituiscono degli accidentalia delicti, nei quali alla maggiore o minore gravità dell’evento (visto nel suo aspetto pragmatico) viene rapportata una maggiore o minore entità della pena.

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Corte cost. n. 8/1996

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma 1, 378 e 307, comma 4, c.p., in riferimento all’art. 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la causa di non punibilità prevista a favore dei prossimi congiunti sia estesa al convivente more uxorio; è inammissibile la stessa questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

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Cass. pen. n. 11057/1995

Il reato di cui all’art. 378 c.p. — favoreggiamento personale — ha come presupposto la commissione (senza compartecipazione) di altro reato per il cui accertamento siano in corso indagini; e, quindi, favoreggiato può essere solo colui che è indagato o imputato del medesimo. Una generica condotta di favoreggiamento per la sottrazione all’esecuzione di una pena inflitta per un reato definitivamente accertato, concretizza invece gli estremi del delitto di procurata inosservanza di pena previsto e punito dall’art. 390 c.p.

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Cass. pen. n. 9079/1995

La configurabilità del delitto di favoreggiamento, sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale, postula necessariamente che la commissione di quest’ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già esaurito nell’atto in cui detta condotta viene posta in essere. Ne consegue che l’aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costituiva di un reato permanente dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell’altro nella protazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure al fine di tentare di ottenere l’impunità. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio sentenza di condanna per concorso in detenzione di sostanza stupefacente).
Se, nel corso dell’azione relativa a reato permanente posto in essere da taluno, altri intervenga per prestare la propria opera, in questa ultima condotta deve ravvisarsi alternativamente il concorso nel reato permanente o il delitto di favoreggiamento personale, secondo una concreta valutazione dell’elemento soggettivo. Il giudice di merito deve, perciò, portare il suo esame sull’animus dell’agente per accertare se in lui vi fosse l’intenzione di partecipare positivamente all’azione già posta in essere da altri oppure di aiutare il responsabile del reato ad eludere le investigazioni dell’autorità. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio sentenza di condanna per concorso in detenzione di sostanza stupefacente).

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Cass. pen. n. 5842/1995

Per la sussistenza del dolo, nel reato di favoreggiamento personale, è sufficiente la consapevolezza che l’aiuto venga prestato in riferimento ad un precedente reato, ed è irrilevante che l’agente creda di prestare aiuto ad un colpevole o ad un innocente.

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Cass. pen. n. 1485/1995

L’art. 1 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, che ha modificato l’art. 59 c.p., ha sostituito al criterio della valutazione oggettiva delle aggravanti quello dell’attribuzione all’agente sulla base dell’effettiva conoscenza di esso o della ignoranza addebitabile quanto meno a colpa. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 378, cpv. c.p., occore dimostrare che l’agente conosca che la persona favoreggiata è ricercata per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero ignori per colpa tale circostanza.

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Cass. pen. n. 3973/1994

Perché si realizzi il reato di favoreggiamento personale occorre che la condotta di aiuto sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell’autorità: ciò comporta che la stessa debba pervenire alla percezione ed entrare nella sfera dell’organo investigativo; qualora ciò non si verifichi si avrà un delitto tentato e non consumato di favoreggiamento. (Fattispecie nella quale un avvocato ebbe ad esercitare pressione su un indagato, di cui non era difensore, affinché tacesse in determinati rapporti con soggetti a cui detto avvocato era professionalmente legato; affermando il principio di cui sopra e rilevando che le pressioni in questione non avevano sortito effetto in quanto l’indagato contattato aveva in realtà riferito sui citati rapporti, la Cassazione ha ritenuto che la condotta ausiliatrice avesse integrato solo un reato tentato di favoreggiamento).

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Cass. pen. n. 10735/1994

Il dolo costitutivo del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto ad una persona in relazione ad un reato commesso, per eludere le investigazioni o per sottrarsi alle ricerche. Pertanto, è irrilevante che il favoreggiatore ritenga che il reato sia stato commesso da una persona piuttosto che da un’altra o anche che conosca o meno l’autore del reato. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che risponde del reato la donna che, pur ignorando eventualmente che la persona ospitata dal marito sia latitante, tardi ad aprire la porta ai carabinieri che la ricercano e neghi la sua presenza nell’abitazione, alle loro reiterate richieste, consentendo così che essa si nasconda in soffitta).

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Cass. pen. n. 9794/1994

Non vi è alcun ostacolo (ed in particolare non è applicabile in tale ipotesi l’art. 514 c.p.p. in tema di letture vietate), alla possibilità di leggere ed utilizzare nel dibattimento le dichiarazioni di chi, esaminato dalla polizia giudiziaria come persona in grado di riferire circostanze utili sull’indagine in corso, abbia, con mendaci affermazioni, aiutato taluno a sottrarsi alle investigazioni e quindi commesso il reato di favoreggiamento; tali dichiarazioni, infatti, devono considerarsi come rientranti nella previsione di cui all’art. 431, lettera f), c.p.p. ed essere pertanto allegate al fascicolo del dibattimento.

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Cass. pen. n. 7518/1994

In caso di detenzione illecita di sostanza stupefacente, reato a condotta permanente, non è configurabile il delitto di favoreggiamento in quanto qualunque agevolazione del colpevole, in costanza di tale condotta si risolve inevitabilmente in un concorso, quantomeno morale con il colpevole stesso.

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Cass. pen. n. 7512/1994

Il reato di cui all’art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) è reato di pericolo e formale che si consuma nel momento in cui l’agente ha posto in essere un qualunque atto idoneo ad agevolare l’autore di un reato ad eludere le investigazioni: per la sua configurabilità non si richiede pertanto che la giustizia sia stata effettivamente fuorviata ed il medesimo è ipotizzabile persino quando l’autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della commissione del delitto da parte della persona aiutata.

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Cass. pen. n. 4039/1994

Il delitto di favoreggiamento (art. 378 c.p.), nel tutelare l’interesse al regolare svolgimento delle indagini dell’autorità al fine dell’accertamento dei reati, postula la commissione di fatti apprezzabili penalmente, cioè di fatti che nella loro struttura ontologica integrino la fattispecie prevista dalla norma penale, tanto da importare l’attività di investigazione dell’autorità. Sicché tutte le volte che siano configurabili tali fattispecie e la condotta del soggetto sia volta ad aiutare taluno ad eludere le indagini, il delitto di cui all’art. 378 c.p. rimane configurato, essendosi perfezionate le fattispecie penali presupposte. A tal fine è irrilevante l’eventuale mancata cessazione della permanenza del reato presupposto, così come non importa la sussistenza di cause oggettive di non punibilità o la mancanza di condizioni di procedibilità. (Fattispecie in tema di favoreggiamento di imputati del delitto di cui all’art. 416 bis c.p.).

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Cass. pen. n. 511/1994

La detenzione illegale di arma tutela l’ordine pubblico, a fini di prevenzione dei delitti contro la vita e l’incolumità pubblica, mentre il favoreggiamento personale è delitto contro l’amministrazione della giustizia. Il primo reato si concreta nel potere di fatto sull’arma, anche solo mediato, con la coscienza di tenerla contra legem per un tempo apprezzabile ed al di fuori della vigilanza di chi abbia su di essa un potere maggiore. Il secondo è, bensì, reato a forma libera, ma quando l’aiuto prestato integri altresì una distinta figura criminosa, si realizza un’ipotesi di concorso formale di reati, con le conseguenze di cui al primo comma dell’art. 81 c.p. (Fattispecie nella quale l’imputato, prelevata dall’abitacolo della autovettura custodita nell’autorimessa la pistola del padre detenuto, su richiesta di questi, era stato colto nel possesso di essa subito dopo, mentre si accingeva a farla sparire).

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Cass. pen. n. 8681/1993

La reticenza e il mendacio sulla identità di chi ha compiuto un delitto, oggettivamente idonee a sviare e rallentare le indagini integrano il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), essendo irrilevante che la polizia sia già a conoscenza della identità e della partecipazione al delitto della persona di cui fu sottaciuto il nome. Le investigazioni di polizia giudiziaria, infatti, sono finalizzate sia a prendere notizia dei reati e identificarne l’autore (ed una pluralità di fonti concorre ad una indiscutibile identificazione), sia a «raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale» (artt. 219 c.p.p. del 1930 e 55 c.p.p.), cioè ad una compiuta ricostruzione dell’episodio criminoso.

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Cass. pen. n. 6874/1993

La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., in relazione all’art. 378 dello stesso codice, postula come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, lo stato di necessità, ossia una situazione non determinata dal soggetto attivo che, per salvare il congiunto, si vede costretto a fare opera di favoreggiamento. Peraltro, l’esimente in parola va riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l’estraneo, mentre essa non spetta ogni volta che il favoreggiatore, potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell’estraneo ed aiutare soltanto il primo, agisca anche in favore del secondo.

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Cass. pen. n. 463/1993

L’incompatibilità tra favoreggiamento personale e reato presupposto va riconosciuta nei soli casi in cui l’un reato sia estrinsecazione dell’altro concorrendo la medesima condotta a integrare sia un’attività di partecipazione al reato presupposto, sia un’attività favoreggiatrice, mentre tale incompatibilità non sussiste, ed è perciò configurabile concorso tra favoreggiamento e reato presupposto, quando l’attività favoreggiatrice sia diversa, sul piano funzionale, temporale e ontologico, da quella integratrice del reato presupposto. (Nella specie, al ricorrente era stato contestato, in un primo momento, il delitto di cui all’art. 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, per essere stato trovato in possesso di arma con matricola abrasa; successivamente gli era stato contestato anche il delitto di cui all’art. 378 c.p., per avere egli dichiarato di non conoscere coloro o colui che gli avevano ceduto l’arma. Dedotta dal ricorrente la legittimità della dichiarazione reticente, sotto il profilo che egli non aveva posto in essere alcuna attività favoreggiatrice, ma al più attività di intralcio alle investigazioni sul suo conto, rientranti nell’esercizio del diritto di difesa, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso sul rilievo che nella specie reato presupposto non era l’illecita detenzione dell’arma, bensì un omicidio volontario, all’identificazione del cui autore era finalizzata l’indicazione del soggetto cedente l’arma).

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Cass. pen. n. 11917/1992

Per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l’intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del reato di cui all’art. 378 c.p. anche quando l’autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata.

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Cass. pen. n. 9756/1992

In tema di favoreggiamento personale, il tentativo, ancorché astrattamente ipotizzabile nei casi in cui l’efficienza causale della condotta venga neutralizzata da un fatto indipendente dalla volontà del colpevole, non può configurarsi quando gli inquirenti abbiano avuto, aliunde, conoscenza dell’autore del delitto presupposto o del luogo in cui egli si trovava già al momento della consumazione del reato di cui all’art. 378 c.p., giacché quella conoscenza si configura come un accadimento del tutto esterno al rapporto di causalità fra tale consumazione e l’evento perseguito.

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Cass. pen. n. 4153/1992

La semplice rivelazione del segreto istruttorio da parte del difensore non è sufficiente ad integrare gli estremi del favoreggiamento personale, occorrendo che il fatto sia accompagnato da circostanze idonee a dimostrare la dolosa intenzione del professionista di aiutare l’assistito ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.

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Cass. pen. n. 1051/1991

L’oggettività giuridica del favoreggiamento personale tutela le investigazioni dell’autorità e le ricerche della polizia giudiziaria anche fuori del processo penale, di tal che lo scopo dell’incriminazione della condotta tipica è quello di sanzionare l’intralcio comunque arrecato alle indagini della polizia o alle ricerche di questa. Ne deriva che integra il reato di favoreggiamento personale anche una condotta meramente omissiva, che si concreta nel silenzio, nella reticenza o nel rifiuto di dare alla polizia giudiziaria notizie utili ad indagare efficacemente sul reato commesso e sul suo autore.

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Cass. pen. n. 16464/1990

Tra il favoreggiamento personale e la corruzione propria vi è concorso di reati dato che le fattispecie edittali tutelano beni giuridici diversi. In quella di favoreggiamento l’interesse specifico è costituito dal buon funzionamento dell’attività giudiziaria e di polizia giudiziaria, e in quella di corruzione i valori costituzionali richiamati nelle deposizioni degli artt. 97 e 54 capoverso della Carta costituzionale (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e dovere dei cittadini di adempiere con disciplina e onore le pubbliche funzioni loro affidate). Le materialità delle due fattispecie sono pertanto sovrapponibili perché il favoreggiamento indica qualsiasi condotta di aiuto diretto ad eludere le investigazioni dopo l’esecuzione di un delitto, mentre la corruzione si realizza con la promessa e la dazione di denaro o altra utilità per un atto contrario ai doveri di ufficio.

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Cass. pen. n. 15972/1990

Nei casi di favoreggiamento personale lieve (fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 378 c.p.) è applicabile il beneficio dell’amnistia concesso con D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, né rileva la circostanza che il delitto favorito abbia natura finanziaria e non possa, per l’esclusione portata dall’art. 1 del D.P.R. citato, beneficiare dell’amnistia.
Nel caso di favoreggiamento personale riguardo ad un delitto punito con sola pena pecuniaria, l’ipotesi di reato correttamente contestabile è quella di cui al terzo comma dell’art. 378 c.p.

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Cass. pen. n. 15391/1990

Commette il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) anche colui il quale aiuti il colpevole di un delitto a sottrarsi alle investigazioni, anche se non ancora in atto.

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Cass. pen. n. 13344/1990

La trasmissione di un messaggio di univoco significato ad un detenuto, imputato con altri di un delitto, che intende collaborare con la giustizia, consistente nell’invito a comportarsi in modo da evitare, nell’interesse di altre persone, che l’attività istruttoria conduca a risultati oggettivamente e soggettivamente positivi, integra il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.).

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Cass. pen. n. 12523/1990

Il punto centrale di distinzione del reato di favoreggiamento rispetto ai reati presupposti è costituito dalla circostanza che questi ultimi siano stati già commessi. Sicché la condotta criminosa dell’autore sarà qualificabile a titolo di concorso nel reato, nel caso in cui intervenga prima della consumazione del reato presupposto, ovvero, intervenendo dopo, a titolo autonomo di favoreggiamento (personale o reale). (Nella specie è stato precisato che gli imputati aderirono alla richiesta di cooperazione ancor prima che l’attività esecutiva del delitto di importazione di sostanze stupefacenti avesse inizio, con ciò operando in veste di concorrenti e non di favoreggiatori).

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Cass. pen. n. 10760/1990

Il favoreggiamento è ipotizzabile anche nella fase esecutiva del sequestro di persona, a scopo di estorsione, senza che ciò comporti necessariamente concorso in quest’ultimo delitto. La differenziazione tra concorso e favoreggiamento va tratta dalla verifica dell’elemento psicologico. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell’esecuzione del sequestro non implica da sola la compartecipazione se non sia accompagnata dall’animus socii, risultante da un positivo comportamento del soggetto.

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Cass. pen. n. 9512/1990

In tema di favoreggiamento personale, il termine aiuto riguarda qualsiasi attività positiva (o negativa), atta a favorire un’altra persona, per eludere le indagini dell’autorità di polizia giudiziaria. Nel novero di tali comportamenti rientra anche ogni pressione esercitata su un terzo, per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto o dei soggetti che si intende favorire. (Nella specie è stato ritenuto responsabile del delitto in questione un avvocato, il quale, dopo la revoca del mandato difensivo, aveva indotto la persona già da lui assistita a ritrattare il contenuto di dichiarazioni già rese al fine di ostacolare le indagini).

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Cass. pen. n. 8818/1990

Il tentativo di favoreggiamento personale è ammissibile ogni volta che il mezzo adoperato sia in sé idoneo a concretizzare l’aiuto diretto ad eludere le investigazioni, ma tale aiuto non si realizza per cause indipendenti dalla volontà del soggetto attivo. Nella specie, il difensore di un imputato di tentata estorsione aveva proposto al teste – persona offesa di tale reato – di attenuare le sue dichiarazioni accusatorie, ricevendo un immediato e reciso rifiuto a modificare in qualunque senso dette dichiarazioni.

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Cass. pen. n. 7704/1990

Risponde di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non di favoreggiamento personale, chi si sia adoperato, si sia prestato ed abbia collaborato nella specie con la famiglia — ad una funzione essenziale in un sequestro di persona dalle modalità di una lunga prigionia — quale l’attività di cuoco e vivandiere, svolta non certo allo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità, ma partecipando all’attività di concorso nel sequestro, comune a tutto il gruppo familiare, con piena coscienza e volontà; né è configurabile il reato di favoreggiamento reale, poiché, sostenendo l’azione del gruppo medesimo, chi svolse l’indicata attività non si propose di assicurare ad esso la detenzione del sequestrato, inteso come prodotto o profitto o prezzo del reato, anziché come persona oggetto del reato di sequestro di persona.

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Cass. pen. n. 7701/1990

Il reato di favoreggiamento può commettersi anche prima di un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità di investigazioni e di ricerche. (Nella specie è stato rilevato che la condotta dell’imputato era parimenti censurabile in sede penale, anche se posta in essere nel corso di una richiesta amministrativa, poiché la relazione ispettiva redatta da pubblico ufficiale che aveva obbligo di riferire preludeva all’inizio dell’azione penale e l’imputato ben conosceva il valore e la finalità delle sue dichiarazioni consistite in diverse circostanze non vere in favore dell’inquisito).

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Cass. pen. n. 14655/1989

In tema di favoreggiamento, l’aiuto al favorito ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, può manifestarsi con modi e mezzi diversi, purché idonei al raggiungimento dello scopo. Ne consegue che l’intestazione di un appartamento locato a persona diversa dall’effettivo utente, su specifica richiesta di questo ultimo, costituisce un mezzo idoneo ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell’autorità. (Nella fattispecie l’imputato aveva richiesto al proprietario di intestare l’appartamento locato ad un’altra persona e non al proprio nome, in quanto essendo noto «boss» mafioso, «sarebbe arrivata la polizia ed avrebbe passato dei guai». La C.S. ha, altresì, precisato che la mancata richiesta di ulteriori precisazioni sulla commissione della specie di delitto e sull’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale non esclude la sussistenza del reato ex art. 378 c.p., purché sussista l’esigenza delle investigazioni o della ricerca da parte delle autorità).

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Cass. pen. n. 13346/1989

La speciale causa di non punibilità prevista dal terzo comma, lett. b) dell’art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 304 (non punibilità per la commissione di uno dei reati di cui agli artt. 307, 378 e 379 c.p. nei confronti di persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 270, 270 bis, 304, 305 e 306 c.p., se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso) si applica soltanto se la persona favorita abbia posto in essere uno dei delitti normativamente indicati. L’elencazione è tassativa e non si estende ad ipotesi simili (nella specie omicidio volontario).

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Cass. pen. n. 13220/1989

Solo le cause obiettive di esclusione del delitto presupposto escludono la configurabilità del reato di favoreggiamento, mentre le cause subiettive di non punibilità e la mancanza delle condizioni di procedibilità ne consentono la ravvisabilità.

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Cass. pen. n. 12672/1989

Ad integrare la situazione di necessità, prevista dall’art. 384 c.p. per la sussistenza di casi di non punibilità non è sufficiente un pericolo genericamente temuto, ma occorre la prova di un pericolo attuale e concreto.

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Cass. pen. n. 9773/1989

Nei casi in cui un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il prodotto del delitto, l’elemento discretivo fra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale consiste nell’attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi si applica l’art. 379 c.p., poiché l’aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa; nella seconda ipotesi, l’aiuto ha solo l’effetto di eludere le investigazioni dell’autorità, anche a costo che la cosa venga distrutta. È, quindi, compito del giudice di merito valutare la condotta per accertare l’idoneità di essa ad occultare o ad eliminare il compendio dell’altrui delitto e l’intento perseguito dall’agente. (Nella specie la corte d’appello aveva tratto il convincimento sulla concorrenza di tutti gli estremi del favoreggiamento reale dal fatto che l’imputato gettò nel water i preziosi, ma «senza tirare la catena», e che offrì delle giustificazioni pretestuose di questo suo comportamento sostenendo di aver agito «per paura» e «senza sapere di che cosa si trattasse»).

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Cass. pen. n. 8864/1989

La norma di cui all’art. 378 c.p. richiede come elemento soggettivo la volontà di una condotta a forma libera che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell’autorità. Al riguardo, è quindi necessario soltanto accertare che l’agente abbia volontariamente posto in essere quella determinata condotta pur sapendo che essa si traduce comunque in un aiuto alla elusione delle investigazioni in corso da parte dell’autorità a carico di determinata persona od in un aiuto alla elusione delle ricerche in corso a carico di quest’ultima.

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Cass. pen. n. 5759/1989

La causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. sussiste anche quando il nocumento temuto concerne la incolumità fisica dell’autore (o del prossimo congiunto) di uno dei fatti criminosi ivi richiamati. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale commesso dall’imputato a causa di reiterate e serie minacce di morte).

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Cass. pen. n. 4468/1989

Il reato di favoreggiamento personale si concreta in una qualsiasi condotta avente come scopo quello di consentire all’autore di un crimine di sottrarsi alle ricerche delle autorità, a nulla rilevando se tale condotta abbia avuto esito.

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Cass. pen. n. 11487/1988

Il reato di favoreggiamento personale prevede, come condotta punibile, l’aiuto finalizzato alla elusione delle investigazioni: quindi il termine «aiuta» contenuto nell’art. 378 c.p., ha un significato di larga accezione, comprensivo di ogni atteggiamento, di azione o di omissione, non eccettuato quello di chi si rifiuti di fornire notizie utili per l’accertazione del delitto. Il reato di procurata inosservanza di pena, invece, prevede, come condotta punibile solo l’aiuto prestato al latitante per sottrarsi all’esecuzione della pena. Pertanto, in questo secondo caso, il significato del termine «aiuta» non può essere che quello di favorire il ricercato mediante un’attività volontaria, concorrente con quella del latitante al fine della realizzazione dello scopo dallo stesso perseguito.

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Cass. pen. n. 9912/1988

Sussiste il concorso nel reato ogni qualvolta si pone in essere un’attività di cooperazione o di collaborazione che comporta appoggio e comunque agevola la commissione del reato. Tale attività di collaborazione e di appoggio, comunque prestata, non può confondersi con le ipotesi di favoreggiamento (reale o personale) le quali, per loro natura, sono successive alla consumazione del reato presupposto, il quale è perfetto in tutti i suoi elementi, nel momento in cui ha inizio l’attività diretta ad eludere le investigazioni, oppure ad assicurare il profitto del reato e comunque le attività indicate dagli artt. 378 e 379 c.p. (Fattispecie in tema di concorso nel delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti).

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Cass. pen. n. 9903/1988

Il reato di favoreggiamento presuppone la commissione o di un delitto o di una contravvenzione e non d’un mero illecito amministrativo.

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Cass. pen. n. 9242/1988

Commette il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, e non quello di favoreggiamento personale, il soggetto che organicamente e sistematicamente opera con gli associati a delinquere, come elemento strutturale dell’apparato del sodalizio criminoso, per depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività criminosa dell’associazione o a perseguirne i partecipi.

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Cass. pen. n. 6389/1988

Il delitto di favoreggiamento personale integra un reato di pericolo ed, almeno nella normalità dei casi, istantaneo, il quale si consuma nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice, purché quest’ultima sia idonea ad ostacolare o ad intralciare le indagini o le ricerche dell’autorità, così da richiedere da parte di quest’ultima un maggior impegno investigativo. Siffatta idoneità, inoltre, deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, valutando la condotta in sé considerata, con riferimento, cioè, alla sua intrinseca attitudine a deviare le indagini degli inquirenti; per cui il reato si consuma quando anche per l’abilità di questi ultimi, ovvero per circostanze estrinseche, tale deviazione non si sia in effetti verificata.

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Cass. pen. n. 3492/1988

La materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell’ambito dell’organizzazione, per portare il suo contributo all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell’organizzazione condividendone la finalità; mentre il delitto di favoreggiamento personale è caratterizzato dalla consapevolezza e dalla volontà di aiutare taluno degli associati ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, senza che il soggetto agente, con il suo comportamento, contribuisca alla esistenza o al rafforzamento dell’associazione criminosa nel suo complesso, di questa non facendo parte.

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Cass. pen. n. 2978/1988

Per la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale il termine «aiuto» usato dal legislatore è comprensivo di qualsiasi condotta finalizzata, sotto il profilo soggettivo, ad eludere le investigazioni dell’autorità. In tale concetto rientra certamente anche quella condotta che interferisce sullo svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria rendendo più difficoltose ed impegnative le investigazioni relative al commesso reato ledendo in tal modo l’interesse protetto dalla norma di cui all’art. 378 c.p.

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Cass. pen. n. 2939/1988

In tema di associazione per delinquere preordinata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ricorre un’ipotesi di concorso nel reato associativo, e non di favoreggiamento personale nel fatto di chi, a conoscenza dell’esistenza dell’associazione e del traffico di stupefacenti da essa esercitato, non si limita ad aiutare una o più persone associate ad eludere le investigazioni dell’autorità, ma ponendo a disposizione vari alloggi di sua proprietà, favorisce l’organizzazione complessivamente considerata, nell’esplicazione delle sue attività e nel perseguimento dei suoi scopi, dando così un contributo dall’esterno all’esistenza stessa dell’associazione per delinquere e alla sua permanenza.

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Cass. pen. n. 2131/1988

A differenza dell’art. 378 c.p. che postula un reato già commesso, l’art. 418 c.p. richiede un’assistenza consapevolmente prestata ai singoli componenti dell’associazione quando la stessa è ancora viva ed operante e, quindi, prima che sia cessata la permanenza e cioè il reato sia ancora sussistente.

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Cass. pen. n. 1896/1988

La figura criminosa dell’assistenza agli associati è delimitata dalla riserva contenuta nell’art. 418 c.p., nel senso che l’assistenza non deve essere tale da costituire concorso nell’associazione per delinquere, né deve essere tale da integrare un’ipotesi di favoreggiamento personale, e cioè d’aiuto prestato dopo l’esaurimento dell’attività criminosa dell’associazione. Realizzatesi queste condizioni, l’aiuto ai singoli membri dell’associazione, per escludere il delitto di cui all’art. 416 c.p. e concretare il reato di cui all’art. 418 c.p., deve consistere nel dare rifugio oppure nel fornire vitto.

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