Art. 378 – Codice penale – Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale , o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti , è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19461/2025
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilità di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'esimente in favore dell'imputato che, nuovamente escusso in corso di indagini in ordine agli stessi fatti, aveva ribadito le dichiarazioni mendaci, integranti il delitto di favoreggiamento personale, già rese al momento della prima audizione).
Cass. civ. n. 14961/2024
Il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell'imputato in termini di concorso nel delitto di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 46026/2023
Sussiste il concorso formale fra il delitto di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nel caso in cui la condotta di ausilio valga a consentire al soggetto favorito sia di sottrarsi all'esecuzione di una pena inflitta in via definitiva sia, al contempo, di eludere le indagini per reati non ancora giudicati e di sfuggire alle conseguenti ricerche.
Cass. civ. n. 37154/2023
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Cass. civ. n. 33753/2023
È configurabile il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. (Fattispecie di ausilio ad eludere le investigazioni in favore degli aderenti ad un'associazione finalizzata al narcotraffico).
Cass. civ. n. 32574/2023
In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri.
Cass. civ. n. 9989/2015
La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione affermativa della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento con riferimento a condotta consistita nell'aver contribuito alla realizzazione di un bunker in favore di un soggetto latitante investito di un ruolo apicale all'interno di un sodalizio di tipo mafioso).
Cass. civ. n. 53593/2014
In tema di favoreggiamento, l'aiuto prestato al favorito per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche dell'autorità può manifestarsi con modi e mezzi diversi, purché oggettivamente idonei al raggiungimento dello scopo, mentre non assume alcun rilievo l'eventuale accertamento che la persona aiutata abbia o meno commesso il fatto, né occorre che l'agente sappia quando e come tale reato sia stato commesso, quale titolo criminoso concreti e quali saranno le relative conseguenze. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fornito ospitalità ad un soggetto di cui gli era nota la condizione di ricercato in un luogo lontano dal centro abitato).
Cass. civ. n. 30873/2014
È ammissibile la configurabilità della ipotesi di favoreggiamento reale con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, quale è la partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, produttiva di beni e proventi illeciti rispetto ai quali l'agente - che non partecipi all'associazione o concorra esternamente con essa - con la sua condotta può aiutare il partecipe ad assicurare il prodotto o il profitto.
Cass. civ. n. 16246/2013
È configurabile il reato di favoreggiamento personale nel caso di aiuto consapevolmente fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto, purché esse siano chiaramente immaginabili dall'agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza. (Fattispecie in cui l'imputato, esercente la professione di veterinario, aveva prestato soccorso presso il suo studio ad un amico raggiunto da colpi di arma da fuoco).
Cass. civ. n. 15923/2013
Non integra il delitto di favoreggiamento personale la mera omissione di denuncia di reato, ancorché obbligatoria. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di condanna per favoreggiamento, con rinvio al giudice di merito per accertare l'eventuale sussistenza del delitto di omessa denuncia di reato, nel caso dell'appartenente alla polizia di stato che, dopo aver subito il furto, regolarmente denunciato, della propria autovettura, aveva, invece, omesso di denunciare una richiesta estorsiva avanzatagli per la restituzione dell'auto medesima).
Cass. civ. n. 20813/2010
Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la notizia dell'emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendo così la sua latitanza, atteso che non esorbita dalla funzione del difensore partecipare al proprio assistito quanto possa aiutarlo a mantenere la propria libertà personale. (Fattispecie in cui il difensore aveva casualmente captato l'informazione, intravedendola sullo schermo di un computer della Procura, che un addetto stava adoperando per compilare un certificato da lui richiesto).
Cass. civ. n. 11473/2010
Integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta dell'agente di polizia giudiziaria che agevoli l'autore di un reato a sottrarsi alle ricerche "post delictum" e ne ritardi la cattura, omettendo di riferire immediatamente ai suoi diretti superiori, ovvero all'autorità giudiziaria, il luogo di rifugio del ricercato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva tenuto dei contatti con la convivente del ricercato, che era rimasto ferito in occasione della commissione del reato, consigliandole di farlo ricoverare in ospedale, ove in seguito era stato sottoposto a fermo).
Cass. civ. n. 38516/2007
È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale nella condotta del difensore di un imputato che, nel corso delle indagini preliminari, abbia proposto, senza esito, al teste di modificare la versione dei fatti già resa alla polizia giudiziaria, onde consentirgli di presentare all'A.G. un'istanza per la sua nuova audizione.
Cass. civ. n. 28639/2007
È configurabile il reato di favoreggiamento personale anche nel caso di aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi ad investigazioni che non siano ancora in atto.
Cass. civ. n. 44898/2005
Il concorso formale tra il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e quello di procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p.), è ammissibile solo quando il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo. (In motivazione la Corte osserva che il delitto di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un soggetto diverso, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena viene integrata da qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di consentirle di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta).
Cass. civ. n. 26910/2005
Non configura il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che, chiamato ad assistere un latitante, si limiti a fare la diagnosi della malattia e a indicare la relativa terapia, senza porre in essere condotte «aggiuntive» di altra natura, che travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità. (Nella specie, la Corte ha escluso che la mancata registrazione in atti privati o in atti pubblici della visita effettuata da parte del medico costituisca condotta «aggiuntiva» quindi rilevante ai fini del reato di favoreggiamento, in quanto, da un lato, non risulta violato l'obbligo del referto — nel caso non richiesto —, dall'altro l'omissione può, al limite, dare luogo ad una mera irregolarità amministrativa, che prescinde dalla qualità del soggetto cui l'assistenza è stata prestata).
Cass. civ. n. 31436/2004
In tema di favoreggiamento personale, l'aiuto richiesto per la configurazione del reato riguarda ogni condotta, anche omissiva come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie avente ad oggetto il risultato di consentire all'autore di un delitto di eludere le investigazioni dell'autorità. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che abbia rilievo, ai fini della configurabilità del reato, il mancato previo ammonimento da parte della polizia giudiziaria al dichiarante dell'obbligo di dire la verità).
Cass. civ. n. 1252/2004
Nel caso che il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta contraria ai doveri del suo ufficio, dietro consegna o promessa di denaro od altra utilità, e con tale condotta aiuti taluno, dopo che fu commesso un delitto punito con sanzione detentiva, ad eludere le investigazioni o le ricerche dell'autorità, si determina un concorso tra il reato di corruzione propria e quello di favoreggiamento personale, posto che le rispettive fattispecie incriminatrici tutelano beni diversi, quali sono l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione per un verso, e il buon funzionamento dell'attività giudiziaria per l'altro.
Cass. civ. n. 709/2004
La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione — quale che sia — del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano fondato la prova del suddetto delitto sui continui contatti tra l'imputato ed un latitante, senza un adeguato esame dei singoli episodi necessario per evidenziare la natura e l'entità dell'aiuto fornito diretto ad ostacolare ed intralciare le investigazioni in atto).
Cass. civ. n. 18103/2003
È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale — il cui iter esecutivo è frazionabile — quando si pongono in essere atti preparatori ma l'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni a sottrarsi alle ricerche della autorità non sia portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. (In applicazione del principio, la Corte ha rinviato al giudice di merito la valutazione circa la esatta configurazione giuridica, in termini di atti preparatori non perseguibili, tentativo o reato consumato del “darsi da fare” nel cercare una casa che possa fungere da rifugio ad un latitante).
Cass. civ. n. 15756/2003
L'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reato di cui all'art. 378 comma 2 c.p. (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, né del reato di cui all'art. 418 c.p. che incrimina solo l'assistenza agli associati, né, infine, dalla previsione di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo.
Cass. civ. n. 10743/1999
Quando una persona, che non sia concorrente nel reato di furto, sottrae al controllo dell'autorità la cosa oggetto del delitto, al fine di verificare se ricorra l'ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell'agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l'ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorità.
Cass. civ. n. 1472/1999
Il difensore che assuma formalmente l'incarico a favore di un assistito, ma in realtà su impulso e mandato sostanziale di altri soggetti, che provvedono materialmente al compenso, al solo scopo di venire a conoscenza delle dichiarazioni del suo assistito e di poterle riferire a quelli, e che poi così faccia, pone in essere una condotta diretta ad aiutare detti soggetti a eludere le investigazioni dell'autorità, integrante il reato di favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 c.p.
Cass. civ. n. 539/1998
Il delitto di favoreggiamento personale consiste nel turbamento della funzione giudiziaria e non richiede che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell'agente abbia l'attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole a eludere le investigazioni in corso, per effetto anche di un mero sviamento di queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti. Il reato di cui all'art. 378 c.p. è reato di pericolo, e, in quanto tale, rimane integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure in astratto, a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull'esito delle indagini. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti; né il delitto è escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo.
Cass. civ. n. 3861/1997
Il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un altro soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta. (Fattispecie relativa ad ospitalità, presso la propria abitazione, prestata a condannato per delitto ammesso al regime di semilibertà, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto l'ipotizzailità del concorso formale tra le due figure criminose e, conseguentemente, ha risolto il conflitto di competenza in favore del giudice competente per la più grave violazione, a norma dell'art. 16 c.p.p.).
Cass. civ. n. 8635/1996
Il reato di rivelazione di segreto professionale previsto dall'art. 622 c.p., nel caso in cui la rivelazione del segreto sia compiuta al fine di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità a suo carico, coesiste con il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. - nella specie del concorso formale di reati - data la diversa oggettività dei due reati ed attesa la strumentalità della rivelazione del segreto rispetto al favoreggiamento.
Cass. civ. n. 4039/1994
Il delitto di favoreggiamento (art. 378 c.p.), nel tutelare l'interesse al regolare svolgimento delle indagini dell'autorità al fine dell'accertamento dei reati, postula la commissione di fatti apprezzabili penalmente, cioè di fatti che nella loro struttura ontologica integrino la fattispecie prevista dalla norma penale, tanto da importare l'attività di investigazione dell'autorità. Sicché tutte le volte che siano configurabili tali fattispecie e la condotta del soggetto sia volta ad aiutare taluno ad eludere le indagini, il delitto di cui all'art. 378 c.p. rimane configurato, essendosi perfezionate le fattispecie penali presupposte. A tal fine è irrilevante l'eventuale mancata cessazione della permanenza del reato presupposto, così come non importa la sussistenza di cause oggettive di non punibilità o la mancanza di condizioni di procedibilità. (Fattispecie in tema di favoreggiamento di imputati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.).
Cass. civ. n. 12523/1990
Il punto centrale di distinzione del reato di favoreggiamento rispetto ai reati presupposti è costituito dalla circostanza che questi ultimi siano stati già commessi. Sicché la condotta criminosa dell'autore sarà qualificabile a titolo di concorso nel reato, nel caso in cui intervenga prima della consumazione del reato presupposto, ovvero, intervenendo dopo, a titolo autonomo di favoreggiamento (personale o reale). (Nella specie è stato precisato che gli imputati aderirono alla richiesta di cooperazione ancor prima che l'attività esecutiva del delitto di importazione di sostanze stupefacenti avesse inizio, con ciò operando in veste di concorrenti e non di favoreggiatori).
Cass. civ. n. 7701/1990
Il reato di favoreggiamento può commettersi anche prima di un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità di investigazioni e di ricerche. (Nella specie è stato rilevato che la condotta dell'imputato era parimenti censurabile in sede penale, anche se posta in essere nel corso di una richiesta amministrativa, poiché la relazione ispettiva redatta da pubblico ufficiale che aveva obbligo di riferire preludeva all'inizio dell'azione penale e l'imputato ben conosceva il valore e la finalità delle sue dichiarazioni consistite in diverse circostanze non vere in favore dell'inquisito).
Cass. civ. n. 9773/1989
Nei casi in cui un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il prodotto del delitto, l'elemento discretivo fra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale consiste nell'attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi si applica l'art. 379 c.p., poiché l'aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa; nella seconda ipotesi, l'aiuto ha solo l'effetto di eludere le investigazioni dell'autorità, anche a costo che la cosa venga distrutta. È, quindi, compito del giudice di merito valutare la condotta per accertare l'idoneità di essa ad occultare o ad eliminare il compendio dell'altrui delitto e l'intento perseguito dall'agente. (Nella specie la corte d'appello aveva tratto il convincimento sulla concorrenza di tutti gli estremi del favoreggiamento reale dal fatto che l'imputato gettò nel water i preziosi, ma «senza tirare la catena», e che offrì delle giustificazioni pretestuose di questo suo comportamento sostenendo di aver agito «per paura» e «senza sapere di che cosa si trattasse»).
Cass. civ. n. 5759/1989
La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. sussiste anche quando il nocumento temuto concerne la incolumità fisica dell'autore (o del prossimo congiunto) di uno dei fatti criminosi ivi richiamati. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale commesso dall'imputato a causa di reiterate e serie minacce di morte).
Cass. civ. n. 11487/1988
Il reato di favoreggiamento personale prevede, come condotta punibile, l'aiuto finalizzato alla elusione delle investigazioni: quindi il termine «aiuta» contenuto nell'art. 378 c.p., ha un significato di larga accezione, comprensivo di ogni atteggiamento, di azione o di omissione, non eccettuato quello di chi si rifiuti di fornire notizie utili per l'accertazione del delitto. Il reato di procurata inosservanza di pena, invece, prevede, come condotta punibile solo l'aiuto prestato al latitante per sottrarsi all'esecuzione della pena. Pertanto, in questo secondo caso, il significato del termine «aiuta» non può essere che quello di favorire il ricercato mediante un'attività volontaria, concorrente con quella del latitante al fine della realizzazione dello scopo dallo stesso perseguito.
Cass. civ. n. 9912/1988
Sussiste il concorso nel reato ogni qualvolta si pone in essere un'attività di cooperazione o di collaborazione che comporta appoggio e comunque agevola la commissione del reato. Tale attività di collaborazione e di appoggio, comunque prestata, non può confondersi con le ipotesi di favoreggiamento (reale o personale) le quali, per loro natura, sono successive alla consumazione del reato presupposto, il quale è perfetto in tutti i suoi elementi, nel momento in cui ha inizio l'attività diretta ad eludere le investigazioni, oppure ad assicurare il profitto del reato e comunque le attività indicate dagli artt. 378 e 379 c.p. (Fattispecie in tema di concorso nel delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti).
Cass. civ. n. 11382/1987
I reati di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata e quello di favoreggiamento personale si differenziano, oltre che per la diversa natura del bene giuridico offeso, anche per la diversità sia dei presupposti, quanto del soggetto aiutato e del contenuto dell'aiuto prestato. Presupposto del delitto di cui all'art. 378 c.p. è che sia stato commesso un reato prima che al suo autore venga prestato aiuto, presupposto invece del delitto di cui all'art. 307 c.p. è che l'aiuto venga prestato all'autore del reato la cui attività criminosa non sia ancora cessata. Il soggetto aiutato nel reato sub art. 378 c.p. è una persona non qualificata, mentre nell'art. 307 è un partecipante all'associazione o alla banda armata di cui agli artt. 305 e 306 c.p. L'aiuto nell'ipotesi di cui all'art. 378 c.p. è di contenuto indeterminato, mentre in quella di cui all'art. 307 c.p. ha un contenuto limitato all'offerta del rifugio o alla fornitura del vitto. Forme di aiuto diverse da queste ultime costituiscono concorso nel reato del partecipe. L'aiuto prestato al soggetto che non fa più parte dell'associazione può rientrare negli schemi dell'art. 378 codice penale.
Cass. civ. n. 9023/1986
Al fine dell'individuazione del limite tra il comportamento lecito del difensore e l'illecito penale di cui questi possa essere ritenuto responsabile, è necessario stabilire se l'attività svolta sia consistita in suggerimenti e tecniche dilatorie in concreto idonee a fuorviare il processo o a ritardarlo, comunque immuni da sanzioni di qualsiasi specie (penali o disciplinari), oppure se l'attività si rappresenti come coinvolgimento fattivo dell'autore in azioni svianti il corso del processo ed estranee al mandato difensivo. Ne consegue che il difensore può essere ritenuto concorrente nel delitto di favoreggiamento personale o in quello di falsa testimonianza se induce taluno a fornire false notizie a favore del suo raccomandato rispettivamente all'autorità di polizia o a quella giudiziaria. (Fattispecie in tema di assoluzione ex art. 115 c.p., di un difensore considerato responsabile non passibile per il delitto di concorso in falsa testimonianza per istigazione non accolta).