Cass. pen. n. 43249 del 1 ottobre 2018

Testo massima n. 1


Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostamenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per incontri con politici ed imprenditori).

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