Cass. pen. n. 30889 del 9 luglio 2018

Testo massima n. 1


Il reato di somministrazione di pratiche dopanti è punito a titolo di dolo specifico in quanto oltre alla consapevolezza di procurare ad altri o somministrare, assumere o favorire l'uso di farmaci ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche, l'agente deve avere l'intenzione di alterare la prestazione agonistica dell'atleta ovvero di modificare l'esito dei controlli su tali pratiche.

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