Cass. civ. n. 12980 del 6 settembre 2002

Testo massima n. 1


La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata.

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