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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4387 del 5 agosto 1985

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4387 del 5 agosto 1985

Testo massima n. 1

In tema di simulazione, il divieto generale, in presenza di contratto redatto per iscritto, del ricorso alla prova per testimoni [ e quindi anche a quella per presunzioni in virtù del richiamo di cui all’art. 2729, secondo comma, c.c. ], opera solo nei rapporti tra le parti contraenti [ e sempreché non sia dedotta l’illiceità del contratto dissimulato ] e non già nei confronti dei terzi [ art. 1417 c.c. ]. Di conseguenza, ove sia fatta valere da chi non è parte la nullità del contratto dissimulato [ in quanto integrante, nella specie, un mutuo con patto commissorio ], non è necessaria una controdichiarazione scritta per dimostrare l’accordo simulatorio essendo consentito al giudice del merito di utilizzare lo strumento probatorio costituito dalla prova indiziaria e presuntiva, che è d’altronde il mezzo di prova costituente la regola in materia di simulazione, data la natura della controversia.

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