Cass. pen. n. 26897 del 12 giugno 2018
Testo massima n. 1
Il reato di procurato allarme presso l'Autorità è configurabile anche nel caso in cui l'infortunio annunciato sia stato artificiosamente costruito, dovendo equipararsi all'infortunio "inesistente" di cui all'art. 658 cod. pen. anche quello "falso", poiché la ratio della contravvenzione va ravvisata nell'interesse dello Stato all'ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l''Autorità costituita dalle ordinarie incombenze.
Testo massima n. 2
Il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia "mediato", cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma ad un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio.
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