Art. 658 – Codice penale – Procurato allarme presso l’Autorità

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità , o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358] , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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