Cass. pen. n. 219 del 4 gennaio 2019

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'"intraneus" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità. (Fattispecie in tema di rivelazione di segreti di ufficio, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di conferma della condanna dell'"extraneus" sebbene l'"intraneus" fosse stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto).

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