Cass. pen. n. 30147 del 9 luglio 2019

Testo massima n. 1


Nel caso in cui, nel giudizio di merito, non sia negato all'imputato il diritto di godere dell'indulto ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non si determina né nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.

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