Cass. pen. n. 32401 del 19 luglio 2019

Testo massima n. 1


Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art.318 cod.pen., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata.(Fattispecie in cui risultava la dazione di denaro, in favore di un appartenente alla Guardia di Finanza, da parte di soggetti interessati ad avere informazioni circa gli accertamenti fiscali svolti a carico delle proprie società, ma non anche l'effettivo compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio).

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