Cass. civ. n. 6335 del 08 marzo 2024

Testo massima n. 1


ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Nomina dei direttori delle accademie di belle arti - Procedimento elettorale presupposto - Invalidità delle operazioni elettorali - Condizioni - Mera irregolarità - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.


In tema di procedimento elettorale presupposto per la nomina dei direttori delle accademie di belle arti, l'invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato, mentre non può comportare l'annullamento delle predette operazioni la mera irregolarità, concernente i vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto, dovendo le regole formali contenute nella disciplina di settore considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato elettorale finale.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

DPR 28/02/2003 num. 132 art. 4
DPR 28/02/2003 num. 132 art. 6
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25 com. 9

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