Cass. pen. n. 36439 del 23 maggio 2019
Testo massima n. 1
Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni la condotta di colui che convince il minore ad allontanarsi dalla propria abitazione e a sottrarsi alla sfera di vigilanza dei genitori per mezzo della promessa di un sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, in quanto tali condotte sono incompatibili e non meramente interferenti con l'esercizio della potestà genitoriale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 573 cod. pen. concerne la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio di questi, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi