Cass. civ. n. 6343 del 02 marzo 2023
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Dipendente civile o militare - Diritto alla pensione - Mancanza di anzianità - Costituzione di posizione assicurativa ex art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 - Aumento ex art. 19 del citato decreto - Esclusione - Ragioni.
Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, se cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) - l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, né detta esclusione viola i principi dell'art. 3 Cost., posto che è rimesso all'apprezzamento discrezionale del legislatore l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio, quale trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 19
Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE