Cass. civ. n. 6346 del 02 marzo 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocati I.N.P.S. - I.V.A. e C.P.A. - Liquidazione - Esclusione - Ragioni.


Agli avvocati dell'I.N.P.S. non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.

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Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 23
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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