Cass. pen. n. 26049 del 12 giugno 2019

Testo massima n. 1


Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza.

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