Cass. pen. n. 636 del 29 novembre 2023

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Applicabilità ai giudizi pendenti in appello - Condizioni.


L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 46445 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 lett. A
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Cod. Pen. art. 20 bis

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