Cass. pen. n. 6361 del 07 novembre 2023
Testo massima n. 1
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - Traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotta – Deposito dell’atto tradotto dopo il termine ordinario o quello indicato dal giudice ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. – Notifica dell'avviso di deposito della sentenza – Necessità.
Nel caso in cui il deposito della sentenza tradotta in lingua nota all'imputato alloglotta avviene dopo il decorso del termine ordinario o di quello diverso indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, l'avviso di deposito di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2