Cass. civ. n. 118 del 14 gennaio 1976
Testo massima n. 1
La diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., presuppone l'inadempienza del diffidato in ordine ad un'autonoma obbligazione contrattuale, e richiede l'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento dell'obbligazione medesima; detta diffida, pertanto, non è ravvisabile in un atto intimato con esclusivo riferimento ad un'attività strumentale e preparatoria, rispetto alla realizzazione del risultato finale voluto dai contraenti, con la costituzione dell'obbligazione o comunque con l'assegnazione di un termine solo per l'inizio dell'esecuzione dell'obbligazione, ed a prescindere dall'epoca in cui l'esecuzione stessa debba essere completata.