Cass. civ. n. 118 del 14 gennaio 1976

Testo massima n. 1


La diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., presuppone l'inadempienza del diffidato in ordine ad un'autonoma obbligazione contrattuale, e richiede l'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento dell'obbligazione medesima; detta diffida, pertanto, non è ravvisabile in un atto intimato con esclusivo riferimento ad un'attività strumentale e preparatoria, rispetto alla realizzazione del risultato finale voluto dai contraenti, con la costituzione dell'obbligazione o comunque con l'assegnazione di un termine solo per l'inizio dell'esecuzione dell'obbligazione, ed a prescindere dall'epoca in cui l'esecuzione stessa debba essere completata.

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