Cass. pen. n. 639 del 06 novembre 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Procedibilità di ufficio per il caso di ammonimento del questore - Natura giuridica dell'ammonimento - Art. 8, comma 4, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11), conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dall’art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168 - Mutamento sfavorevole del regime di procedibilità del reato - Divieto di retroattività della legge penale più sfavorevole - Violazione - Insussistenza.


In tema di atti persecutori, l'ammonimento del questore, previsto all'art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non costituisce condizione di procedibilità del reato, ma è atto amministrativo integrante uno stato del destinatario che rende il reato procedibile d'ufficio, sicché, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168, al comma 4 del citato art. 8, che ha esteso la procedibilità di ufficio al reato commesso da soggetto già ammonito nei confronti di una persona diversa dalla vittima originaria, deve escludersi la violazione del divieto di retroattività della legge penale che non opera in relazione all'efficacia di un provvedimento amministrativo reso prima della commissione del fatto di reato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 40304 del 2024

Normativa correlata

Costituzione art. 25 com. 2
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.
Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8 com. 2
Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8 com. 4
Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.
Legge 24/11/2023 num. 168 art. 1 com. 3

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