Cass. civ. n. 28496 del 8 novembre 2018

Testo massima n. 1


In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il pricipio giurisprudenziale - enunciato dalla S.C. con n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle c.d. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni senza che ciò costituisca una domanda nuova.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE