Cass. pen. n. 6409 del 13 novembre 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime di detenzione differenziata di cui all’art. 41-bis ord. pen. - Colloqui telefonici del detenuto con familiari e conviventi - Autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 15, 27, 29 Cost. e 3, 8 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., per contrasto con gli artt. 15, 27 e 29 Cost., 3 e 8 CEDU, nella parte in cui assegna al direttore dell'istituto penitenziario e non all'autorità giudiziaria, la competenza ad autorizzare i colloqui telefonici con i familiari e i conviventi del detenuto. (In motivazione la Corte ha affermato che le prescritte limitazioni conseguono all'esecuzione di un provvedimento giudiziario applicativo della restrizione in carcere e che la tutela giurisdizionale è assicurata dalla possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti resi dal direttore dell'istituto penitenziario).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 29143 del 2020

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. B CORTE COST.
Costituzione art. 15
Costituzione art. 27
Costituzione art. 29
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST.

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