Cass. civ. n. 20565 del 7 agosto 2018
Testo massima n. 1
È inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito.
È inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito.