Cass. civ. n. 2979 del 20 marzo 1991

Testo massima n. 1


L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., che va effettuato con riguardo esclusivo alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, e, nel caso di più e successive diffide, in riferimento a quella situazione determinatasi, anche in ragione delle relative motivazioni, alla scadenza del termine fissato con l'ultima di esse ed all'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.

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