Cass. civ. n. 6435 del 12 marzo 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Concordato fallimentare - Reclamo alla Corte d'Appello - Declaratoria di inammissibilità della proposta omologata - Rimessione al tribunale delle altre proposte per il rinnovo delle operazioni di voto.


In tema di concordato fallimentare, qualora a seguito di reclamo ex art. 131 l.fall. la Corte d'Appello abbia statuito l'inammissibilità della proposta omologata, che costituiva solo una di quelle contemporaneamente sottoposte ai creditori, queste ultime sono suscettibili di essere riproposte al vaglio di costoro, mediante rimessione al tribunale per il rinnovo delle operazioni di voto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19707 del 2022

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 124
Legge Falliment. art. 131 CORTE COST.

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